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PARAFARMACIE


UNA PRECISAZIONE SU: PARAFARMACIE e DINTORNI

Noi dell'ASSOFANT e della FISASCAT CISL ci interessiamo delle Parafarmacie unicamente per la tutela dei DIPENDENTI delle stesse. I Dipendenti Laureati devono essere pertanto assunti al 1° livello, perchè il CCNL del Commercio recita così.  Metteremo in futuro anche le tariffe aggiornate.

LETTERA DI ASSUNZIONE PARAFARMACIE



                    Al Sig. Direttore Generale della ASL SA ..
      Via ………………………………..
      ………………………………………
                                                                                    All’Ordine dei Farmacisti della Provincia
                                                                                    Di Salerno
                                                                                   Via S. Mobilio,17 – fax : 089.799784
                                                                                    84127- Salerno

OGGETTO: Comunicazione ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE

Il/La sottoscritta Dr./Dr.ssa________________________________________________________

Titolare/-PARAFARMACIA___________________________________________________

Corrente in _________________________________Via ________________________n._______

(Telef.________________________)

     COMUNICA

di aver assunto/a con la qualifica di FARMACISTA COLLABORATORE

dal____________________ Il/la Dr./D.ssa ________________________________________

Nato/a a _________________________________(_________________) il __________________

Laureato/a in Farmacia ed abilitato/a all’esercizio della professione.

Egli/Ella osserverà il seguente orario di lavoro:
• Dalle ore______________alle ore____________________nei giorni di _______________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


Il/La Dr./Dr.ssa ________________________________________firma la presente  comunicazione per accettazione ed allega i seguenti documenti:
1) certificato di iscrizione all’Albo Professionale.


_______________________lì_________________


                                                                 IL TITOLARE / DIRETTORE

                                                                  …………………………………….
IL COLLABORATORE

…………………………………………



LETTERA DI FINE RAPPORTO
FARMACISTA COLLABORATORE


Al Sig. Direttore Generale della ASL SA ..
      Via ………………………………..
      ………………………………………

                                                                                   All’Ordine dei Farmacisti della Provincia
                                                                                   Salerno
                                                                                   Via S. Mobilio,17 – fax : 089.799784
                                                                                    84127- Salerno


OGGETTO: Comunicazione  FINE RAPPORTO  FARMACISTA COLLABORATORE

Il/La sottoscritta Dr./Dr.ssa________________________________________________________

TitolarePARAFARMACIA

Corrente in _________________________________Via ________________________n._______

(Telef.________________________)

     COMUNICA

Che il  FARMACISTA COLLABORATORE_________________________________________

Nato/a a _________________________________(_________________) il __________________

Laureato/a in Farmacia ed abilitato/a all’esercizio della professione ha cessato tale rapporto a

far data dal _________________________.


Il/La Dr./Dr.ssa ________________________________________firma la presente  comunicazione per accettazione.


_______________________lì_________________


                                                                 IL TITOLARE / DIRETTORE

                                                                  …………………………………….
IL COLLABORATORE

…………………………………………


Anteprima. Parafarmacie.
Il ministero della Salute le "divide in due". La bozza del decreto
 

Lo prevede lo schema di regolamento che fissa i nuovi standard per parafarmacie e corner. Una prima tipologia comprenderà gli esercizi abilitati a vendere tutti i farmaci senza ricetta. Un'altra quelli che potranno vendere solo i farmaci di automedicazione. Il testo alla Stato Regioni.
 
20 FEB - Inaccessibilità diretta dei cittadini a tutti i farmaci diversi da quelli di automedicazione. È sostanzialmente questa la regola che differenzierà le parafarmacie e i corner della GdO che venderanno tutti i farmaci di fascia C senza obbligo di ricetta da quelli che venderanno esclusivamente i farmaci di automedicazione. Ma si tratta di una differenza sostanziale, tanto che il ministero della Salute ha voluto sottolinearla creando, di fatto, due classi di esercizi commerciali abilitati alla vendita dei farmaci senza ricetta di cui alle liberalizzazioni di Bersani e Monti.

La distinzione tra le due modalità di vendita al pubblico, già contemplata nelle norme in vigore, viene ora ulteriormente sancita dallo schema di decreto del ministero della Salute che, come previsto dal decreto Salva Italia, dovrà individuare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e gli ambiti di attività di farmacovigilanza a cui le parafarmacie e gli esercizi commerciali dovranno rispondere. Il decreto è stato inviato alla Conferenza Stato Regioni il 15 febbraio scorso per il previsto parere ed è ora all'esame dei tecnici.

Di fatto, si legge sul decreto, alla luce della legge Bersani, del decreto Salva Italia e del decreto Cresci Italia, che hanno ampliato il numero di norme di riferimento in materia, si ritiene che “occorra distinguere i requisiti” nel caso di esercizi che vendono solo Otc rispetto a quelli che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Le due tipologie di esercizi, però, condividerando la quasi totalità dei requisiti oltre ai doveri in materia di farmacovigilanza e tracciabilità. Il farmacista di entrambe le tipologie di esercizi infatti, è tenuto a segnalare al responsabile della farmacovigilanza della Asl di riferimento tutte le sospette reazioni avverse di cui viene a conoscenza. Ed entrambe partecipano al sistema di monitoraggio delle confezioni di medicinali provvedendo alla comunicazione di inizio attività, alla registrazione nella banca dati centrale del Nuovo sistema informativo sanitario e alla comunicazione di ogni variazione o cessazione dell'attività di vendita.

Come abbiamo già sottolineato la differenza sostanziale tra i due esercizi è l'accessibilità diretta del cittadino ai farmaci che potrà essere prevista solo per i medicinali di automedicazione (OTC) e non per i cosiddetti SOP, categoria che comprende altri farmaci senza obbligo di ricetta della fascia C che però, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di pubblicità al consumatore.

Ecco, in sintesi, cosa prevede per le due diverse classi di esercizi:

ESERCIZI CHE VENDONO FARMACI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE

Spazi
  - Presenza di un’area per il settore amministrativo (ricezione materiale e registrazione)
  - Lo spazio dedicato alla vendita e alla conservazione dei medicinali deve essere separato dalle zone di vendita di prodotti diversi e inaccessibile al personale non addetto durante l’orario di chiusura del pubblico.
  - Il locale deposito dovrà rispondere a tutti i principi in materia di conservazione previsti dalle linee guida in materia e inaccessibile al pubblico e al personale non addetto. Per i medicinali scaduti o imperfetti deve essere previsto uno spazio separato. Deve essere prevista anche una zona per lo stoccaggio dei materiali infiammabili.
  - Nel locale di vendita deve essere presente la striscia di cortesia per il rispetto della privacy.
  - Presenza di servizi e spogliatoio per il personale.

Presenza del farmacista e accessibilità ai farmaci
  - Obbligo della presenza di uno o più farmacisti.
  - La presenza deve essere garantita per tutto l’orario di apertura dell’esercizio.
  - I farmaci di automedicazione potranno essere direttamente e liberamente accessibili ai cittadini, ma alla presenza dei farmacisti.
  - Gli altri farmaci dovranno essere inaccessibili sia al pubblico che ai non addetti ai lavori.
  - La vendita dei medicinali diversi da quelli di automedicazione è effettuata dai farmacisti.
  - I farmacisti inoltre assistono il cliente nell’acquisto dei medicinali di automedicazione, rispondono a eventuali richieste del cittadino e si attivano in caso risulti opportuno uno specifico intervento professionale.

Insegne e divise

  - Le insegne devono essere di colore diverso dal verde.
  - All’esterno dell’esercizio deve essere chiaramente indicata, e messo in evidenza, la tipologia di farmaci in vendita, cioè quelli di automedicazione e quelli non soggetti a prescrizione.
  - I farmacisti devono indossare il camice bianco e il distintivo professionale dell’Ordine dei Farmacisti.
  - Il personale non farmacista presente nell’esercizio deve invece indossare un camice di un altro colore in modo che il cliente possa facilmente distinguerlo dal farmacista.

Altri requisiti organizzativi

  - Il titolare dell’esercizio deve comunicare al ministero della Salute, all’Aifa e alla Regione la sede dell’esercizio, l’inizio dell’attività di vendita dei medicinali e le ulteriori comunicazioni necessarie per la banca dati centralizzata per il monitoraggio delle confezioni di medicinali istituita presso l’Aifa.
  - Il titolare deve inoltre comunicare alla Azienda Usl e all’Ordine dei farmacisti di competenza territoriale le generalità dei farmacisti che lavorano presso l’esercizio, con l’indicazione del farmacista responsabile del reparto. Comunicazione dovrà essere data anche in caso di sostituzioni e al momento della cessazione dell’attività.
  - Il nome del farmacista responsabile deve essere reso noto a tutti gli utenti.
  - Il prezzo al pubblico dei medicinali deve essere reso noto attraverso listini o modalità equivalenti.

Requisiti tecnologici

  - Presenza di un armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura.
  - La temperatura dei locali dell’esercizio, magazzino compreso, non deve superare i 25° C.
  - Sistema di ricezione degli avvisi di ritiro o sequestro di medicinali diffusi dall’Aifa, dal ministero della Salute o dalla Regione.
  - Strumentazione idonea a garantire l’individuazione e il ritiro dei medicinali sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi.


REQUISITI PER GLI ESERCIZI CHE VENDONO ESCLUSIVAMENTE FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE

Sono i medesimi, tranne che in questi esercizi saranno vendibili solo farmaci di automedicazione. Di conseguenza, nessun obbligo di garantire l’inaccessibilità a farmaci diversi. Si sottolinea, invece, che all’esterno dell’esercizio “non è consentita l’aggiunta di alcuna dicitura che possa indurre il cliente a ritenere che nell’esercizio sono venduti medicinali diversi dai medicinali di automedicazione”.


Farmaci veterinari.
Anmvi: “No a ipotesi vendita in parafarmacie”

 
L’associazione dei medici veterinari commenta le indiscrezioni sulla modifica del decreto liberalizzazioni affermando che “si tratterebbe di uno stravolgimento gravissimo della filiera del medicinale veterinario” che “comporta problematiche peculiari rispetto ai medicinali per l'uomo”.
 
24 FEB - I veterinari esprimono “il più assoluto dissenso verso la libera vendita nelle parafarmacie dei farmaci veterinari”. Ad affermarlo è una nota dell’Anmvi (Associazione nazionale dei medici veterinari italiani) il relazione alle indiscrezioni della stampa sulle modifiche all’art. 11 delle farmacie contenuto nel decreto liberalizzazioni-

Si tratterebbe, secondo l’Anmvi, “di uno stravolgimento gravissimo della filiera del medicinale veterinario. La liberalizzazione dei medicinali veterinari comporta problematiche peculiari rispetto ai medicinali per l'uomo, tanto è vero che questa categoria di farmaci conosce- sia a livello europeo che nazionale- legislazioni diverse. La materia pertanto non può pertanto rientrare nell'articolo 11 del Decreto liberalizzazioni senza adeguati approfondimenti che vanno discussi con i medici veterinari italiani”.
“L'Anmvi – conclude la nota dell’associazione dei veterinari - non vuole credere che il ministero della Salute abbia voluto prendere decisioni senza sentire la categoria e chiede una smentita o un ripensamento immediato rispetto ai contenuti del maxiemendamento oltre che un tavolo tecnico urgente”. E si dice “ferma nel proposito di avversare decisioni non concordate”.
24 febbraio 2012

FISASCAT CISL SALERNO

   via Zara n°6 – 84135  Salerno – tel. 089/225144 – fax  089/239244

Oggetto:  Richiesta al Governo e al Parlamento italiano per il ritiro del DDL 863.
 
La scrivente Organizzazione Sindacale chiede alle SS.VV.II. il ritiro immediato del DDL 863 Gasparri – Tomassini ed una rivalutazione del settore con la presenza di tutte le parti in causa compresa quella del  Sindacato.
Questa proposta, in totale controtendenza con le disposizioni europee, si propone come unico obiettivo quello di cancellare  queste nuove realtà imprenditoriali, e, quel che è più grave, di lavoro per tanti Farmacisti che altrimenti sarebbero votati alla disoccupazione più completa.
Noi crediamo inoltre, che si deve evitare allo Stato Italiano una denuncia da parte della Comunità Europea contro la mancata revisione del settore, dando la possibilità da parte dell’Italia di adeguarsi.
Pertanto Noi chiediamo in difesa di queste nuove realtà occupazionali il ritiro immediato del DDL 863 Gasparri – Tomassini e la possibilità di mantenere in commercio tutti i farmaci non a carico del SSN, però sempre e solo con la presenza e l’assistenza del Farmacista.
Siamo convinti che dove c’è il farmaco deve esserci il Farmacista.       

Salerno,11-9-08                                                 

                                       Distinti Saluti
                                      FISASCAT-CISL


La Segretaria del settore                            IL SEGRETARIO GENERALE
 Luisanna Pellecchia                                        Giovanni Giudice

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2423/08

di Alfonso Andria (ALDE)
alla Commissione
(23.04.2008)

Oggetto: “Parafarmacie” e libera concorrenza nella vendita di farmaci
In Italia, a seguito della legge dello Stato 248/2006 sono stati avviati esercizi di vicinato denominati “Parafarmacie”, all’interno dei quali vi è un farmacista iscritto all’Ordine, deputato al consiglio ed alla vendita di farmaci da banco e, in genere, di tutti i farmaci e prodotti non soggetti a prescrizione medica.

Tuttavia, i farmacisti titolari di “parafarmacie” subiscono una serie di discriminazioni, tra le quali: condizioni di acquisto dei farmaci nettamente svantaggiose rispetto alle farmacie, pubblicità ingannevole su riviste specializzate che promuovono farmaci da banco vendibili solo in farmacia, dichiarazioni delle autorità sanitarie che diffamano la professione del farmacista se esercitata al di fuori delle farmacie.

La localizzazione e l’apertura di una farmacia non sono libere, bensì soggette a restrizioni quantitative basate su criteri demografici e su distanze minime di 200 metri tra un esercizio e l’altro.

Nelle sue comunicazioni COM(2004)0083 e COM(2005)0405 la Commissione si è già pronunciata sulla concorrenza nei servizi professionali, rilevando che le regolamentazioni restrittive nelle professioni liberali - tra cui limitazioni in materia di autorizzazione all’esercizio, requisiti richiesti e attività riservate - possono incidere negativamente sulla concorrenza tra i prestatori di servizi e pertanto disincentivare i professionisti a lavorare in modo efficace. Tali regolamentazioni si giustificano solo nella misura in cui sono volte a mantenere la qualità dei servizi professionali e a proteggere i consumatori da comportamenti scorretti, per cui, dati gli effetti potenzialmente negativi, sarebbe opportuno valutare se vi siano mezzi meno restrittivi e più trasparenti per garantire la prestazione di tali servizi in aree scarsamente popolate: in ogni caso. le restrizioni quantitative di accesso non sembrano giustificate per aree che non sono scarsamente popolate e dove pertanto non vi è il pericolo di offerta insufficiente di prestazioni.

Può dire la Commissione quali misure e sanzioni essa intende adottare a tutela della libera concorrenza nel settore farmaceutico e affinché il Governo italiano adotti delle iniziative volte a eliminare gli ingiustificati vincoli alla localizzazione e all’apertura di nuove farmacie?




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