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UNA PRECISAZIONE SU: PARAFARMACIE e DINTORNI
Noi dell'ASSOFANT e della FISASCAT CISL ci interessiamo delle Parafarmacie unicamente per la tutela dei DIPENDENTI delle stesse. I Dipendenti Laureati devono essere pertanto assunti al 1° livello, perchè il CCNL del Commercio recita così. Metteremo in futuro anche le tariffe aggiornate.
LETTERA DI ASSUNZIONE PARAFARMACIE
Al Sig. Direttore Generale della ASL SA ..
Via ………………………………..
………………………………………
All’Ordine dei Farmacisti della Provincia
Di Salerno
Via S. Mobilio,17 – fax : 089.799784
84127-
OGGETTO: Comunicazione ASSUNZIONE FARMACISTA COLLABORATORE
Il/La sottoscritta Dr./Dr.ssa________________________________________________________
Titolare/-
Corrente in _________________________________Via ________________________n._______
(Telef.________________________)
COMUNICA
di aver assunto/a con la qualifica di FARMACISTA COLLABORATORE
dal____________________ Il/la Dr./D.ssa ________________________________________
Nato/a a _________________________________(_________________) il __________________
Laureato/a in Farmacia ed abilitato/a all’esercizio della professione.
Egli/Ella osserverà il seguente orario di lavoro:
• Dalle ore______________alle ore____________________nei giorni di _______________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Il/La Dr./Dr.ssa ________________________________________firma la presente comunicazione per accettazione ed allega i seguenti documenti:
1) certificato di iscrizione all’Albo Professionale.
_______________________lì_________________
IL TITOLARE / DIRETTORE
…………………………………….
IL COLLABORATORE
…………………………………………
LETTERA DI FINE RAPPORTO
FARMACISTA COLLABORATORE
Al Sig. Direttore Generale della ASL SA ..
Via ………………………………..
………………………………………
All’Ordine dei Farmacisti della Provincia
Salerno
Via S. Mobilio,17 – fax : 089.799784
84127-
OGGETTO: Comunicazione FINE RAPPORTO FARMACISTA COLLABORATORE
Il/La sottoscritta Dr./Dr.ssa________________________________________________________
TitolarePARAFARMACIA
Corrente in _________________________________Via ________________________n._______
(Telef.________________________)
COMUNICA
Che il FARMACISTA COLLABORATORE_________________________________________
Nato/a a _________________________________(_________________) il __________________
Laureato/a in Farmacia ed abilitato/a all’esercizio della professione ha cessato tale rapporto a
far data dal _________________________.
Il/La Dr./Dr.ssa ________________________________________firma la presente comunicazione per accettazione.
_______________________lì_________________
IL TITOLARE / DIRETTORE
…………………………………….
IL COLLABORATORE
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Anteprima. Parafarmacie.
Il ministero della Salute le "divide in due". La bozza del decreto
Lo prevede lo schema di regolamento che fissa i nuovi standard per parafarmacie e corner. Una prima tipologia comprenderà gli esercizi abilitati a vendere tutti i farmaci senza ricetta. Un'altra quelli che potranno vendere solo i farmaci di automedicazione. Il testo alla Stato Regioni.
20 FEB -
La distinzione tra le due modalità di vendita al pubblico, già contemplata nelle norme in vigore, viene ora ulteriormente sancita dallo schema di decreto del ministero della Salute che, come previsto dal decreto Salva Italia, dovrà individuare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e gli ambiti di attività di farmacovigilanza a cui le parafarmacie e gli esercizi commerciali dovranno rispondere. Il decreto è stato inviato alla Conferenza Stato Regioni il 15 febbraio scorso per il previsto parere ed è ora all'esame dei tecnici.
Di fatto, si legge sul decreto, alla luce della legge Bersani, del decreto Salva Italia e del decreto Cresci Italia, che hanno ampliato il numero di norme di riferimento in materia, si ritiene che “occorra distinguere i requisiti” nel caso di esercizi che vendono solo Otc rispetto a quelli che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Le due tipologie di esercizi, però, condividerando la quasi totalità dei requisiti oltre ai doveri in materia di farmacovigilanza e tracciabilità. Il farmacista di entrambe le tipologie di esercizi infatti, è tenuto a segnalare al responsabile della farmacovigilanza della Asl di riferimento tutte le sospette reazioni avverse di cui viene a conoscenza. Ed entrambe partecipano al sistema di monitoraggio delle confezioni di medicinali provvedendo alla comunicazione di inizio attività, alla registrazione nella banca dati centrale del Nuovo sistema informativo sanitario e alla comunicazione di ogni variazione o cessazione dell'attività di vendita.
Come abbiamo già sottolineato la differenza sostanziale tra i due esercizi è l'accessibilità diretta del cittadino ai farmaci che potrà essere prevista solo per i medicinali di automedicazione (OTC) e non per i cosiddetti SOP, categoria che comprende altri farmaci senza obbligo di ricetta della fascia C che però, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di pubblicità al consumatore.
Ecco, in sintesi, cosa prevede per le due diverse classi di esercizi:
ESERCIZI CHE VENDONO FARMACI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE
Spazi
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Presenza del farmacista e accessibilità ai farmaci
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Insegne e divise
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Altri requisiti organizzativi
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Requisiti tecnologici
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REQUISITI PER GLI ESERCIZI CHE VENDONO ESCLUSIVAMENTE FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE
Sono i medesimi, tranne che in questi esercizi saranno vendibili solo farmaci di automedicazione. Di conseguenza, nessun obbligo di garantire l’inaccessibilità a farmaci diversi. Si sottolinea, invece, che all’esterno dell’esercizio “non è consentita l’aggiunta di alcuna dicitura che possa indurre il cliente a ritenere che nell’esercizio sono venduti medicinali diversi dai medicinali di automedicazione”.
Farmaci veterinari.
Anmvi: “No a ipotesi vendita in parafarmacie”
L’associazione dei medici veterinari commenta le indiscrezioni sulla modifica del decreto liberalizzazioni affermando che “si tratterebbe di uno stravolgimento gravissimo della filiera del medicinale veterinario” che “comporta problematiche peculiari rispetto ai medicinali per l'uomo”.
24 FEB -
Si tratterebbe, secondo l’Anmvi, “di uno stravolgimento gravissimo della filiera del medicinale veterinario. La liberalizzazione dei medicinali veterinari comporta problematiche peculiari rispetto ai medicinali per l'uomo, tanto è vero che questa categoria di farmaci conosce-
“L'Anmvi – conclude la nota dell’associazione dei veterinari -
24 febbraio 2012
FISASCAT CISL SALERNO
via Zara n°6 – 84135 Salerno – tel. 089/225144 – fax 089/239244
Oggetto: Richiesta al Governo e al Parlamento italiano per il ritiro del DDL 863.
La scrivente Organizzazione Sindacale chiede alle SS.VV.II. il ritiro immediato del DDL 863 Gasparri – Tomassini ed una rivalutazione del settore con la presenza di tutte le parti in causa compresa quella del Sindacato.
Questa proposta, in totale controtendenza con le disposizioni europee, si propone come unico obiettivo quello di cancellare queste nuove realtà imprenditoriali, e, quel che è più grave, di lavoro per tanti Farmacisti che altrimenti sarebbero votati alla disoccupazione più completa.
Noi crediamo inoltre, che si deve evitare allo Stato Italiano una denuncia da parte della Comunità Europea contro la mancata revisione del settore, dando la possibilità da parte dell’Italia di adeguarsi.
Pertanto Noi chiediamo in difesa di queste nuove realtà occupazionali il ritiro immediato del DDL 863 Gasparri – Tomassini e la possibilità di mantenere in commercio tutti i farmaci non a carico del SSN, però sempre e solo con la presenza e l’assistenza del Farmacista.
Siamo convinti che dove c’è il farmaco deve esserci il Farmacista.
Salerno,11-
Distinti Saluti
FISASCAT-
La Segretaria del settore IL SEGRETARIO GENERALE
Luisanna Pellecchia Giovanni Giudice
INTERROGAZIONE SCRITTA P-
di Alfonso Andria (ALDE)
alla Commissione
(23.04.2008)
Oggetto: “Parafarmacie” e libera concorrenza nella vendita di farmaci
In Italia, a seguito della legge dello Stato 248/2006 sono stati avviati esercizi di vicinato denominati “Parafarmacie”, all’interno dei quali vi è un farmacista iscritto all’Ordine, deputato al consiglio ed alla vendita di farmaci da banco e, in genere, di tutti i farmaci e prodotti non soggetti a prescrizione medica.
Tuttavia, i farmacisti titolari di “parafarmacie” subiscono una serie di discriminazioni, tra le quali: condizioni di acquisto dei farmaci nettamente svantaggiose rispetto alle farmacie, pubblicità ingannevole su riviste specializzate che promuovono farmaci da banco vendibili solo in farmacia, dichiarazioni delle autorità sanitarie che diffamano la professione del farmacista se esercitata al di fuori delle farmacie.
La localizzazione e l’apertura di una farmacia non sono libere, bensì soggette a restrizioni quantitative basate su criteri demografici e su distanze minime di 200 metri tra un esercizio e l’altro.
Nelle sue comunicazioni COM(2004)0083 e COM(2005)0405 la Commissione si è già pronunciata sulla concorrenza nei servizi professionali, rilevando che le regolamentazioni restrittive nelle professioni liberali -
Può dire la Commissione quali misure e sanzioni essa intende adottare a tutela della libera concorrenza nel settore farmaceutico e affinché il Governo italiano adotti delle iniziative volte a eliminare gli ingiustificati vincoli alla localizzazione e all’apertura di nuove farmacie?