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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO QUESTO INTERESSANTE ARTICOLO APPARSO SUL SITO:quellichelafarmacia.com

ESCLUSIVO – Concorso sedi farmaceutiche in campania rimandato al 18 luglio
By Felice Guerriero on 13 maggio 2012
Probabilmente c’era da aspettarselo il concorso Campano per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche previsto per fine maggio a Napoli verrà slittato di oltre un mese, precisamente specifica la nostra fonte fino al 18 luglio 2012.
Il motivo probabilmente risulterà assurdo a molti di voi come al sottoscritto che quando è stato informato del ritardo ha immediatamente pensato ad un sistema per far slittare a tutti i costi l’iter procedurale per il nuovo concorso, mentre molto più semplicemente è tutto da attribuire all’appalto per la gestione del software, delle correzioni, etc; appalto che si sarebbe dovuto chiudere tempo fa ma che come abbiamo scoperto ha portato non pochi problemi e discussione all’interno della regione provocando un ritardo irrecuperabile.
Infatti per la gestione del concorso in questione era stata prevista un’asta a ribasso con base fissata alla cifra di 150.000 euro,
Immagino che sappiate tutti come funziona un’asta ribasso, ma lo ribadisco per completezza; Chi offre meno a parità di qualità e condizioni vince l’appalto erogando un servizio/prodotto e facendo risparmiare in questo modo all’ente, che in questo caso specifico è la regione Campania decine di migliaia di euro;
Semplice No?
O almeno doveva esserlo, cosi pensavano i dirigenti dell’azienda che ha offerto per la gestione del concorso la cifra record di 75.000 euro; ma cosi non è stato. La giustificazione ufficiale della giunta predisposta a giudicare l’appalto e la validità delle offerte è stata la seguente “Offerta troppo bassa per essere considerata lecita” sopratutto ci teniamo a specificare noi di Quellichelafarmacia se messa a confronto con quella di 145.000 euro inviata da un’azienda legata ad un membro di spicco della stessa regione.
Problematiche vecchie e metodi ancor più vecchi – A vincere deve essere un’amico di amici e non una società specializzata in gestione concorsi che carte alla mano ha cercando di dimostrare che con 75.000 euro non solo si riesce solo a gestire un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche ma si riesce persino a guadagnarci bene, figurarsi pompando la cifra con altri 70.000 euro; ovviamente tali discussioni come potrete ben capire all’interno della regione si sono dilungate per giorni e giorni senza un apparente vincitore e tutto questo inoltre ha portato inevitabilmente al salto della prova tecnica generale che secondo il bando si sarebbe dovuta tenere 25 giorni prima della data ufficiale del concorso e quindi causando lo slittamento di tutte le date.
Sembra che gli scandali intorno al mondo della farmacia non vogliano placarsi, tutti cercano in qualche modo di ritagliarsi in maniera più o meno lecita la possibilità di guadagni facili e senza troppi problemi, dimenticandosi che mentre si litiga per guadagni facili ed immeritati a poche centinaia di metri dalla stessa regione Campania la gente disperata ha assaltato gli uffici di Equitalia e ci sono stati violenti sconti con la polizia; probabilmente chi ha sempre ritenuto che le posizioni governative dessero diritto ad introiti voloci attraverso una gestione approssimativa degli appalti pubblici non vuole accettare che il mondo sta cambiando ed ormai quello che una volta poteva essere tollerato perchè in simbiosi con il sistema adesso non può più essere accettato da nessuno.
Invitiamo tutti coloro che abbiano intenzione di partecipare al concorso di scrivere un commento, mentre noi della redazione proveremo a chiedere spiegazioni ufficiali in regione.
Felice Guerriero Quellichelafarmacia


VITTORIA:

AVEVAMO RAGIONE IL CONCORSONE SI FARA' MA SENZA L'ESCLUSIONE, CHE ERA INCOSTITUZIONALE, DEI FARMACISTI DAI 41 ANNI AI 65 ANNI. QUINDI LE SOCIETA' SONO APERTE A TUTTI E NON SOLO AGLI INFRAQUARANTENNI.
ECCO IL DECRETO BALDUZZI

11 MAG - Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di disegno di legge presentato dal ministro Balduzzi per superare alcuni dubbi interpretativi e di applicazione emersi in seguito all’approvazione in Senato del decreto “Cresci Italia”.

In particolare - spiega una nota di Palazzo Chigi - le modifiche introdotte durante la conversione in legge del decreto hanno sollevato 4 problemi:

1. La partecipazione dei titolari di “farmacia soprannumeraria” al concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove farmacie. In molti capoluoghi di provincia o regione (tra cui Milano) la diminuzione della popolazione residente ha fatto sì che oggi il numero di farmacie sia superiore a quello individuabile applicando il criterio demografico. Alcuni hanno ritenuto che l’espressione “farmacie soprannumerarie” si riferisca, indiscriminatamente, a tutti i casi in cui il numero delle farmacie aperte risulti superiore a quello spettante al Comune, con la conseguenza che tutti i titolari di farmacia di questi comuni potrebbero ritenersi legittimati a partecipare alle prove concorsuali, contraddicendo una delle principali finalità del concorso straordinario, che è quella di escludere, in linea di principio, i titolari di farmacia urbana. Per evitare questa contraddizione, il disegno di legge chiarisce che per farmacie soprannumerarie si intendono solo quelle aperte in base al criterio “topografico” o “della distanza”, come espressamente previsto dalla più recente disposizione legislativa intervenuta in materia (legge 362 del 1991).

2.
Il limite dei 40 anni d’età per la partecipazione al concorso in forma associata. Il limite appare criticabile poiché, di fatto, rende molto difficoltoso per i farmacisti di età superiore a 40 anni ottenere l’assegnazione di una farmacia, non potendo essi né documentare 20 anni di attività, né ottenere la titolarità associata. La nuova norma consente la partecipazione al concorso senza limiti d’età.
***LO ABBIAMO DETTO SUBITO CHE QUESTA NORMA ERA INCOSTITUZIONALE E CHE FACEVA FUORI TUTTI QUELLI CHE AVEVANO DA 41 ANNI A 65 ANNI. PURTROPPO (PER LORO) ALCUNI INFRAQUARANTENNI NON ERANO DACCORDO.***
3. Il limite dell’età pensionabile per la direzione di farmacie private. L’immediata applicazione del vincolo rischia di porre in difficoltà le farmacie rurali sussidiate – il cui reddito non sempre consente di retribuire un direttore di farmacia – e tutti gli altri direttori di farmacia over 65 che, esercitando direttamente la funzione di direttore, sarebbero costretti ad attribuirla a un altro professionista. Le nuove norme escludono dall’applicazione della norma le farmacie rurali e, per tutte le altre, ne differiscono nel tempo l’entrata in vigore.
4. Il trasferimento dei locali di una farmacia. L’eliminazione, in sede di conversione in legge del decreto Cresci Italia, dell’istituto della pianta organica non è stata accompagnata da un chiarimento sulle procedure amministrative per lo spostamento delle farmacie, nel nuovo quadro normativo. Il disegno di legge fa chiarezza sulla procedure da seguire per il farmacista che intenda trasferire una farmacia in un altro locale e, al tempo stesso, abroga la disposizione sul “decentramento” delle farmacie che, quando era in vigore l’istituto della pianta organica, consentiva al farmacista di spostare il proprio esercizio in un nuovo insediamento abitativo, in attesa della revisione del Comune.

Il CONCORSO DEL 2009 IN CAMPANIA NON SI FA: ED ALMENO PER IL MOMENTO SARA' SPOSTATO DAL 25 LUGLIO AI PRIMI DI AGOSTO 2012, PER MOTIVI TECNICI, FONTE  SITO DELLA REGIONE CAMPANIA

NOTE sul CONCORSO Straordinario

ai sensi dell’art. 11 della l. 27/2012 e del DPCM del 30 marzo 1994, n. 298, al “concorso straordinario” possono partecipare i farmacisti:
1) titolari in forma individuale di farmacie rurali sussidiate e soci di società titolare di farmacia rurale sussidiata;
2) farmacisti non titolari;
3) farmacisti titolari di farmacie soprannumerarie, soltanto, verosimilmente, se istituite con il criterio topografico ex art. 104 TU.San. e non riassorbite per effetto dell’applicazione del nuovo quorum di 3300 abitanti;
4) titolari di parafarmacia.
Non sono perciò ammessi i titolari di farmacie urbane o rurali non sussidiate, i soci di società titolare di farmacia urbana o rurale non sussidiata, e verosimilmente neppure i titolari di farmacie soprannumerarie originariamente istituite con il criterio demografico (il che, però, diventerà una certezza se e quando sarà approvato un ddl. che dovrebbe essere presentato tra breve e che ricalcherà, sostanzialmente, l’emendamento. Non possono inoltre parteciparvi, secondo i principi generali:
- né i farmacisti non titolari che abbiano ceduto (anche a titolo gratuito) la farmacia da meno di 10 anni;
- né i soci di società titolare di farmacia rurale sussidiata che abbiano conferito la propria farmacia nella società stessa da meno di 10 anni.
Anche il concorso straordinario è naturalmente aperto ai laureati in farmacia o CTF, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbiano compiuto 65 anni.
La partecipazione è ammessa solo in 2 dei 21 concorsi previsti (19 regionali e 2, Trento e Bolzano, provinciali) a scelta del concorrente, mentre ai concorsi ordinari che verranno banditi in prosieguo dovrebbe ritenersi ancora applicabile la disposizione di cui all’u.c. dell’art. 3 della l. 475/68 che vieta “la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali” (sempreché i futuri concorsi siano ancora provinciali…).
I farmacisti con meno di 40 anni (a meno che, per effetto di quello stesso ddl. cui si è fatto cenno poco fa o di altro intervento legislativo, tale limite non venga addirittura eliminato) possono – in due o più - partecipare in forma associata “sommando i titoli posseduti“, e quindi, se teniamo conto del significato letterale della precisazione (che leggiamo nel comma 7 dell’art. 11), a ognuno di loro il punteggio potrebbe essere riconosciuto come se partecipasse individualmente; il che vorrebbe dire che la sommatoria dei rispettivi punteggi così acquisiti dovrebbe essere effettuata “a valle” (anche se, a quanto pare, questa interpretazione è controversa).
In caso di acquisizione della farmacia in forma associata, la società così costituita – in forma paritaria tra tutti gli interessati - dovrà comunque durare tra loro non meno di 10 anni, “fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità” (da parte di uno o l’altro dei soci).
Inoltre, questa sembrerebbe essere una disposizione permanente e quindi estesa anche ai concorsi ordinari che saranno banditi in prosieguo, ma anche su quest’aspetto c’è qualche opinione contraria.
A parità di punteggio tra due o più concorrenti prevale quello più giovane (in caso di partecipazione in forma associata a questi fini si
considera l’età media degli infraquarantenni).
Il punteggio massimo è di 50 punti assegnati da cinque commissari che quindi hanno a disposizione 10 punti ciascuno: 7 per l’esercizio professionale e 3 per titoli di studio e carriera.
Infine, la mancata iscrizione all’Ordine non preclude la partecipazione al concorso quando l’iscrizione stessa non sia obbligatoria per l’esercizio dell’attività svolta (ad es. per i professori e per gli informatori scientifici).
* * *
Qui di seguito riportiamo ora in sintesi il quadro dei punteggi previsti dal DPCM, come risultano evidentemente integrati o modificati dall’art. 11.
PUNTEGGI PER L’ESERCIZIO PROFESSIONALE
primi 10 anni
secondi 10 anni
Per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico
0,50
0,20
Per l’attività di titolare di parafarmacia
Per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico
0,45
0,18
Per l’attività di collaboratore di parafarmacia
Per l’attività di titolare, direttore e collaboratore di farmacia rurale (anche non sussidiata) e per l’attività di titolare e collaboratore di parafarmacia, con almeno – per tutti costoro - 5 anni di servizio, spetta inoltre una maggiorazione del 40% sul punteggio spettante in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,5 (art. 9, l. 221/68)
Per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico
0,40
0,15
Per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome
0,35
0,10
PUNTEGGI PER TITOLI DI STUDIO E CARRIERA
Voto di laurea in farmacia o CTF
fino a punti
1
Seconda laurea in:
medicina – veterinaria
chimica – scienze biologiche
punti
0,70
Specializzazioni – dottorati – borse studio
fino a punti
0,40
Seconda laurea
in farmacia o CTF
punti
0,30
Pubblicazioni scientifiche
fino a punti
0,20
Idoneità precedente concorso
per sedi farmaceutiche da valutarsi una sola volta
punti
0,20
Idoneità nazionale farmacista dirigente
punti
0,20
Voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale
fino a punti
0,10
N.B.: i punteggi: “fino a…” sono a discrezione della commissione


PUNTEGGIO NEI CONCORSI:
FINO AD OGGI E VALIDO PER  IL CONCORSO IN CAMPANIA DEL 2009

D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298
Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n. 115.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 9, della legge predetta, secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere stabiliti "la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame nonché le modalità di svolgimento del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993, nel quale, tra l'altro, si riconosce la natura regolamentare del presente provvedimento;
Sulla proposta del Ministro della sanità;
Adotta il seguente regolamento:
1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche.
2. Pubblicità del bando di concorso.
1. Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità.
2. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma.
3. Commissione esaminatrice.
1. La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, è composta da:
a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame;
b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista;
c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti.
2. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma.
4. Punteggi.
1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova (2).
Note(2)
Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34 (Gazz. Uff. 6 marzo 1998, n. 54).
5. Valutazione dei titoli.
1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.
2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.
3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni;
d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.
4. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.
5. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso:
a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;
b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano;
c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana;
d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali.
6. Valutazione dei titoli di studio e di carriera.
1. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1;
b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7;
c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398 fino ad un massimo di punti 0,4 (3);
d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3;
e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2;
f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;
g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;
h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.
(3) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1994, n. 182.
7. Prova attitudinale.
1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia, tecnica farmaceutica - anche con riferimenti alla chimica farmaceutica - e legislazione farmaceutica. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte.
2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte (4).
Nota (4)
Comma così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34 (Gazz. Uff. 6 marzo 1998, n. 54).
2-bis. La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (5).
Nota (5)
Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34 (Gazz. Uff. 6 marzo 1998, n. 54).
3. Finché il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta.
4. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.
5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.
8. Graduatoria.
1. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale.
2. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale.
9. Assegnazione delle sedi.
1. I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata.
10. Disposizione transitoria.
1. I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche già banditi al momento dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, restano disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992.


Cari colleghi, ecco qui sotto il primo ed  secondo bando della Regione Campania, però qui si specifica che non si procederà aggiungendo alla graduatoria del concorso "vecchio stampo", quello per intenderci che faremo dal 29/5 al 9/6 con i vecchi quiz, anche quello nuovo dei 3300 abitanti. No. Questo concorso di circa 80 sedi va con con la vecchia normativa. L'altro ha uno svolgimento diverso: solo con i titoli. A presto LP

Regione
Nuove farmacie: in vista secondo bando
Di Redazione il Denaro – venerdì 30 marzo 2012
Postato in: Apertura, News
Saranno due i bandi per l’assegnazione delle oltre 300 sedi farmaceutiche vacanti in Campania. Il primo avviso – già emanato con decreto da Palazzo Santa Lucia – consentirà di attribuire solo le prime 80 sedi. Le prove d’esame si terranno secondo il vecchio ordinamento legislativo (per titoli ed esami) dal 25 maggio al 9 giugno a Città della Scienza. “Le altre sedi vacanti, aggiornate in base ai nuovi parametri fissati dalla legge sulle liberalizzazioni (una per ogni 3.300 abitanti) dovranno essere messe a concorso con un nuovo bando”. A chiarirlo è Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli. “In particolare – avverte il presidente dell’associazione di categoria – le circa 300 sedi che deriveranno dalla revisione della pianta organica in base al nuovo quorum potranno essere assegnate solo con un nuovo maxi-concorso da effettuare secondo le modalità previste dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 (per soli titoli, esclusione dei titolari). Pertanto la graduatoria unica che uscirà dal prossimo concorso campano, sarà stilata con le regole previste dalla delibera regionale del 2009 e potrà andare a coprire solo le sedi attualmente già disponibili”. Ecco in anteprima l’elenco delle 171 farmacie che dovranno essere bandite a Napoli e provincia con il futuro maxiconcorso allo studio di Palazzo Santa Lucia in base ai nuovi indici demografici. (fonte Regione Campania).

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Liberalizzazioni. Camera approva OdG su farmacie. Chiesti molti chiarimenti al Governo tra cui ci sono anche i nostri, riferito innanzitutto all'eliminazione del limite a 40 anni per fare le società, perchè questo è anticostituzionale. LP
 
Sei Ordini del Giorno accettati dal Governo e otto accolti come raccomandazioni per migliorare l’applicazione delle norme riguardanti le farmacie contenute nel Decreto liberalizzazioni approvato in via definitiva ieri alla Camera. Due gli OdG respinti. Ecco i testi.
 
23 MAR - È arrivato ieri il via libera definitivo della Camera al decreto Liberalizzazioni. Contestualmente, però, l’Assemblea di Montecitorio ha discusso e approvato numerosi Ordini del Giorno al decreto, anche riguardanti le farmacie.

Ecco una sintesi dei contenuti degli Odg.

ACCETTATI DAL GOVERNO

- 9/5025/10, a firma dell’On. Burtone, che impegna l’Esecutivo ad interpretare correttamente il comma 17 dell’articolo 11, evitando che con provvedimento ministeriale il titolare individuale della farmacia possa essere costretto a lasciare, al raggiungimento dell’età pensionabile, la conduzione imprenditoriale, economica e professionale della stessa;

- 9/5025/76, a firma degli Onorevoli Gioacchino Alfano e Giueseppe Marinello, che impegna il Governo a differire nel tempo l’applicazione del comma 17 sulla direzione delle farmacie e a consentire il trasferimento, nell’ambito della Provincia di appartenenza, delle farmacie soprannumerarie a seguito della revisione straordinaria nei Comuni fino a 10.000 abitanti;

- 9/5025/175, a firma dell’On. Miotto, che impegna l’Esecutivo a valutare l’opportunità di predisporre tutte le misure opportune per monitorare l’intera procedura fissata dall’articolo 11 del decreto, anche attraverso informative alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di consentire l’apertura delle nuove farmacie e di procedere effettivamente alla liberalizzazione della vendita dei medicinali;

- 9/5025/142, a firma degli On. Palagiano ed altri, che impegna il Governo a valutare l’opportunità di integrare quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007, prevedendo che, in caso di truffa ai danni del SSN, l’autorizzazione della farmacia non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale;

- 9/5025/176, nel testo modificato nel corso della seduta, a firma dell’On. De Pasquale, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative volte a riconoscere il ruolo, la specificità e la storia delle farmacie pubbliche, nell'ambito del comparto della distribuzione farmaceutica;

- 9/5025/203, a firma dell’On. Saglia ed altri, che, in parte, riguarda il servizio farmaceutico ed impegna l’Esecutivo “a garantire una rapida ed efficace attuazione della disciplina in materia di farmacie, restando inteso che l'iniziale calcolo del quorum rispetto alla popolazione residente sarà, per il primo concorso straordinario, riferito ai dati Istat, mentre per i successivi adeguamenti del numero delle sedi farmaceutiche il calcolo potrà essere più utilmente riferito, dalle regione e dai comuni, ai dati sulla popolazione residente contenuti nelle anagrafi comunali, per le quali si prevede l'interconnessione telematica in tempo reale mediante la rete informatica dei comuni italiani”.


ACCOLTI DAL GOVERNO COME RACCOMANDAZIONI

- 9/5025/74, a firma degli On. Marinello ed Alfano, che impegna l’Esecutivo a rivalutare gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 11, al fine di sopprimere il limite di età per la partecipazione associata, per modificare la non corretta equiparazione tra i partecipanti e per introdurre un regime di incompatibilità tra titolarità delle farmacie e proprietà delle parafarmacie, sia individuale che societaria;

- 9/5025/38, a firma dell’On. Razzi ed altri, finalizzato ad impegnare il Governo ad introdurre una prova per esame nei concorsi straordinari per l’assegnazione delle farmacie;  

- 9/5025/182, a firma dell’On. D’Ippolito Vitale, sulla stessa materia e riferito, altresì, all’impegno del Governo ad eliminare il limite di età per la partecipazione associata;

- 9/5025/42, a firma degli On. Calearo Ciman e altri, che impegna il Governo a valutare l’efficacia della disposizione di cui al comma 1 bis, lettera b), al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l’istituzione delle farmacie nei centri commerciali, ad una distanza non di 1.500 metri, bensì di 700 da quelle viciniori;

- 9/5025/48, a firma degli Onorevoli Narducci e D’Incecco, volto a valorizzare la valutazione dei ricercatori universitari della Facoltà di Farmacia;

- 9/5025/66, a firma dell’On. Pedoto, finalizzato a valorizzare la valutazione della professionalità dei farmacisti delle aziende sanitarie;

- 9/5025/120, a firma dell’On. Molteni, in materia di dotazione di personale delle farmacie nonché di commercio on line di parafarmaci, integratori e principi attivi nonché di sicurezza dei medicinali;

- 9/5025/121, a fiima dell’On. Martini ed altri, che impegna il Governo ad assumere pienamente la responsabilità della ripresa di un percorso di avvicinamento dei servizi sanitari al cittadino attraverso un dialogo costante con la categoria dei titolari e dei farmacisti, al fine di permettere la completa evoluzione della farmacia da erogatrice di farmaci in convenzione a presidio del SSN nelle sue articolazioni territoriali.
   
RESPINTI

- 9/5025/122, a firma dell’On. Fabi, finalizzato ad impegnare il Governo a definire in sede normativa un’offerta in prelazione delle farmacie istituite ai sensi del decreto legge ai comuni in cui le stesse hanno sede;

- 9/5025/139, a firma dell’On. Zamparutti ed altri, volto ad impegnare l’Esecutivo ad introdurre la prova per esame nel concorso straordinario e ad estendere la possibilità di partecipazione associata a tutti i concorrenti.


Ed ecco a Voi il testo definitivo sulle "Liberalizzazioni"anche se si aspetta un decreto di attuazione. Inutile rimarcare  che così com'è è incostituzionale. LP
                 

Liberalizzazioni.
Camera vota fiducia.
Ecco le norme sulla farmacia
 
Il Governo ottiene la fiducia alla Camera sul testo approvato dal Senato. Nuovo quorum farmacia/abitante. Nuovi concorsi. Libertà apertura. Sconti. Incentivazione farmaci generici. Queste le principali misure del provvedimento che dopo il voto di domani sul merito andrà alla firma di Napolitano.
 
21 MAR - La Camera con 449 voti a favore e 79 contrari ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico, nel testo delle Commissioni, del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Ecco tutte le misure contenute nell'articolo 11 sulle farmacie.

Comma 1, lettera a) – Quorum
E’ previsto un quorum di una farmacia ogni 3.300 abitanti. Il numero di farmacie per ciascun Comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno in base alle rilevazioni Istat sulla popolazione residente. Nel caso la popolazione superi del 50% il parametro stabilito, è possibile l’apertura di un’ulteriore farmacia. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentita la Asl e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per il territorio, identifica le zone nella quali collocare le nuove farmacie tenendo conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche nelle aree scarsamente abitate.

Comma 1, lettera b) – Istituzione di sedi farmaceutiche in porti, aeroporti, stazioni e aree di servizio
Le Regioni, sentita la Asl di riferimento, possono decidere di aprire nuove sedi entro il limite del 5% delle sedi esistenti, comprese quelle di nuova istituzione previste dal comma 1, lettera a), nelle seguenti località:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

Comma 10 – Prelazione dei comuni sulle sedi in porti, aeroporti, stazioni e aree di servizio
Fino al 2022 tutte le sedi istituite secondo il comma 1, lettera b) sono offerte in prelazione ai Comuni dove hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto dei prelazione. In caso di rinuncia della titolarità, la sede farmaceutica viene dichiarata vacante.

Commi 2 e 9 – Individuazione sedi disponibili
I Comuni, sulla base dei dati Istat sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010, individuano le nuove sedi farmaceutiche disponibili e inviano i dati alle Regioni entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Se il Comune non provvede entro i termini, la Regione provvede con proprio atto all’individuazione entro i successivi 60 giorni.

Commi 3 e 9 – Concorso straordinario e commissario di Governo
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli, per la copertura delle sedi di nuova istituzione e per quelle vacanti. Nel caso in cui le Regioni non provvedano a bandire il concorso, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi con la nomina di un commissario di Governo che espleta le procedure concorsuali al posto della Regioni.
Al concorso posso partecipare i farmacisti non titolari in qualunque condizione professione si trovino, i farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata, i farmacisti titolari di farmacia soprannumeraria, i farmacisti titolari degli altri esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei medicinali secondo la legge 248/2006. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quella sussidiata o soprannumeraria.
Oltre alle disposizioni contenute nel decreto, al concorso straordinario si applicano le posizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche o vacanti.

Comma 3 – Nessuna prelazione per i Comuni sedi del concorso
Sulle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione non può essere esercitato il diritto di prelazione dei Comuni.

Commi 5 e 7 – Criteri e requisiti per la partecipazione ai concorsi
Ciascun candidato può partecipare al massimo al concorso di due Regioni e non deve avere compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione prevista dal bando. Ai fini della valutazione è equiparata l’attività svolta dal farmacista titolare di farmacia sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e del farmacista titolare di parafarmacia ed altri esercizi di vendita previsti dalla legge 248/2006. È equiparata anche l’attività svolta dai farmacisti collaboratori di farmacia e dai farmacisti collaboratori degli esercizi previsti dalla legge 248/2008, comprese le maggiorazioni.
I candidati di età non superiore ai 40 anni possono concorrere per la gestione associata sommando i titoli posseduti.

Comma 4 e 6– Commissione esaminatrice e graduatoria per età
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso le Regioni istituiscono una commissione esaminatrice. In ciascuna Regione la commissione, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane. Nel caso di concorso in forma associata, a parità di punteggio, si considera la media dei candidati che concorrono per la gestione associata. Se vincitori, l’assegnazione è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni, fatta salva la morte o la sopravvenuta incapacità.
Le Regioni convocano i vincitori del concorso che, entro 15 giorni, devono dichiarare se accettare o meno la sede. La graduatoria è valida per due anni dalla data della sua pubblicazione e deve essere utilizzata con criterio di scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche che divenissero vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso.

Comma 8 – Turni, orari e sconti
I turni e gli orari stabilità dalla normativa vigente non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

Comma 11 – Gestione ereditaria
E’ stabilito che l’avente causa, qualora non sia in possesso dei requisiti richiesti abbia tempo sei mesi dalla morte dalla presentazione della dichiarazione di successione.

Comma 12 – Farmaci equivalenti e confezioni monodose
Il farmacista sarà tenuto a sostituire la specialità medicinale con l'equivalente a prezzo più basso a meno che il medico non abbia espressamente indicato nella ricetta la non sostituibilità, salvo diversa richiesta del paziente. Viene inoltre specificato che la dispensazione da parte dei farmacisti di medicinali aventi le medesime caratteristiche di quelli prescritti e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso, è possibile "solo su espressa richiesta dell'assistito".
Al fine di razionalizzare il sistema distributivo e di rendere più efficiente la spesa farmaceutica pubblica, entro il 31 dicembre 2012 l’Aifa revisiona, con propria delibera, le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche monodose, in funzione delle patologie da trattare. Il medico, nelle prescrizioni, dovrà tenere conto delle diverse tipologie di confezioni.

Comma 13 – Parafarmacie: abolita la soglia di 12.500 abitanti
Abolita la soglia prevista dal decreto Salva Italia che prevedeva i 12.500 abitanti quale limite per l’apertura di parafarmacie.

Comma 14 – Farmaci veterinari con ricetta e senza ricetta nelle parafarmacie
Le parafarmacie e gli altri esercizi previsti dalle legge 248/2006 potranno vendere i medicinali veterinari, sia quelli senza ricetta che quelli con obbligo di ricetta medica. La vendita in questi esercizi è esclusa per i medicinali richiamati dall’articolo 45 del testo unico di cui al Dpr 309/1990 e successive modificazioni.

Comma 15 – Preparazioni galeniche in parafarmacia
Sulla base dei requisiti già previsti dalla legge, le parafarmacie e gli esercizi previsti nella legge 248/2006 possono allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana ed europea.

Comma 16 – Personale nelle farmacie in base al fatturato
Saranno fissati in sede di rinnovo dell’Accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria, in base al fatturato e di quanto previsto nei decreti per la farmacia dei servizi, la dotazione minima di personale che la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Ssn.

Comma 17 – Titolarità fino all’età requisito per la pensione
La direzione della farmacia può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all’albo professionale.
 
21 marzo 2012

ATTENZIONE
ecco l'altra importante svolta sui concorsi. Ancora una volta dobbiamo aspettare. LP

Liberalizzazioni, anche pianta organica e concorsi tra i dubbi delle regioni

Piante organiche, prelazioni, farmacie soprannumerarie ed età pensionabile per la direzione della farmacia. Eccoli i quattro punti del decreto liberalizzazioni (articolo 11, ovviamente) sui quali le Regioni hanno chiesto chiarimenti al ministero della Salute. Come lo stesso dicastero avrebbe promesso (vedi anticipazione di ieri) le risposte dovrebbero arrivare entro oggi, ma intanto vale la pena ricostruire con maggiore dettaglio la lettera che i governi regionali hanno "spedito" mercoledì scorso. Perché i dubbi sollevati sono in diversi casi gli stessi delle farmacie e del loro sindacato, Federfarma, anch'esso mittente di una richiesta di delucidazioni alla quale il Ministero deve ancora replicare.
Dalle Regioni, per esempio, non poteva non giungere un interrogativo su uno dei passaggi più discussi dell'articolo 11, quella lettera c del comma 1 che, secondo alcune interpretazioni, celebrerebbe il requiem della Pianta organica: «Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico» recita il decreto «il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie». Di qui la domanda delle Regioni: spiegare che cosa è la «zona» e come questa si concilia con le piante organiche attualmente in vigore.
Altro dubbio al comma 3: «Sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune». Spiegare il termine «vacanti», chiedono le Regioni.
Quesito anche sul concorso straordinario: il decreto consente la partecipazione ai «titolari di farmacie soprannumerarie» ma per i governi regionali la locuzione va puntualizzata.
Chiude, infine, il controverso comma 17 sui limiti d'età per la direzione della farmacia, quello che forse oggi più preoccupa Federfarma e titolari. E anche le amministrazioni locali, visto che sul punto vengono sollevati diversi interrogativi: qual è l'età pensionabile citata genericamente dal comma? Quando entra in vigore la norma? Sono previste deroghe per specifiche situazioni (i rurali sussidiati, per esempio)? Quali sanzioni scattano in caso di inottemperanza?
Le risposte del Ministero non interesseranno soltanto alle Regioni.




ATTENZIONE

questo non è il testo definitivo, anche se potevamo essere contenti, perchè finalmente era passata la ns. linea insieme a quella dell'Ordine dei Farmacisti di Salerno per cui ci si poteva associare anche sopra i 40 anni. Staremo a vedere per il momento aspettiamo con il fiato sospeso. LP

Liberalizzazioni e farmacie. Il nuovo testo. Possibili altri ritocchi. Tra oggi e domani in GU
Fascia C con ricetta solo in farmacia. Un commissario nelle Regioni che non bandiranno i concorsi per nuove farmacie. Fondo di solidarietà per le farmacie dei Comuni con meno di mille abitanti. Più personale in quelle ad alto fatturato. La sintesi e il testo del nuovo articolo sulle farmacie. Attesa per oggi la firma di Napolitano e poi la pubblicazione in Gazzetta. Possibili ancora piccole modifiche.
23 GEN - Sostanziali novità per la liberalizzazione delle farmacie. Il testo definitivo del decreto contiene infatti numerose modifiche rispetto alla bozza entrata in Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì mattina. Quella bozza, infatti, prevedeva già che la vendita dei farmaci di fascia C con obbligo di ricetta restasse esclusiva delle farmacie e che il Governo potesse nominare un commissario per espletare le procedure concorsuali per l'apertura di nuove sedi nelle Regioni che non rispettano i tempi previsti dal decreto.
Ma nella lunga seduta di venerdì scorso (durata circa 8 ore), il Consiglio dei Ministri ha apportato altre importanti modifiche al testo. In particolare prevedendo la costituzione di un fondo ad hoc, finanziato dalle farmacie urbane, per sostenere le farmacie dei Comuni con meno di mille abitanti. E poi prevedendo l'obbligo per le farmacie ad alto fatturato di assumere più personale.
Ecco una sintesi, punto per punto, dei provvedimenti per le farmacie contenute nel testo del decreto legge per le liberalizzazioni in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:
Comma 1 – Quorum
E’ previsto un quorum di una farmacia ogni 3.000 abitanti, con il calcolo dei resti, nei comuni con più di 9.000 abitanti, se la popolazione eccedente è superiore a 500 abitanti e, nei comuni con popolazione inferiore a 9.000 abitanti, se la popolazione eccedente è superiore a 1.500.
Comma 2 – Concorso straordinario
La disposizione stabilisce che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla revisione straordinaria delle pianta organica sulla base del nuovo criterio e, nei successivi 30 giorni bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami, riservato ai farmacisti non titolari o titolari di farmacia rurale sussidiata, per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti per le quali non sia stata già espletata la procedura concorsuale. Sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune. L’adempimento di tale previsione è soggetto alla verifica annuale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario nazionale. Oltre alle disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche e alle disposizioni previste dal presente articolo, al concorso straordinario si applicano le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure concorsuali.
Comma 3  – Istituzione di sedi farmaceutiche in porti aeroporti, stazioni e aree di servizio
E’ introdotta per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di istituire sedi farmaceutiche aggiuntive:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle  stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico,  servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
Comma 4 - Prelazione dei Comuni
Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
Comma 5 – Partecipazione associata ai concorsi e valutazione del lavoro in parafarmacia
E’ stata introdotta per i laureati in farmacia in possesso dei requisiti di legge la possibilità di partecipare per la gestione associata ai concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, sommando i titoli posseduti. In tale caso, la sede assegnata è condizionata nel tempo alla sua gestione associata da parte dei vincitori su basi paritarie, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. L’attività svolta dai laureati negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei medicinali sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni.
Comma 6 – Orari e sconti
I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono inoltre praticare sconti sui prezzi pagati direttamente dai clienti per i farmaci e i prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela. Tali sconti si applicano a tutti i medicinali, anche di fascia A, erogati in regime privato che, secondo gli ultimi dati del Rapporto Osmed, rappresentano il 6,9% del totale della fascia A, con una spesa a carico del cittadino di 895 milioni di euro nel 2010.
Comma 7 – Commissario di Governo
Nelle Regioni in cui non sia stata approvata la pianta organica e bandito il concorso straordinario entro i termini previsti dall’articolo 2, il Governo esercita i poteri sostitutivi e nomina un commissario con il compito di espletare le procedure.
Comma 8 – Gestione ereditaria
E’ stabilito che l’avente causa, qualora non sia in possesso dei requisiti richiesti entro sei mesi dalla morte del de cuius, deve comunque cedere la quota di partecipazione.

Comma 9 – Farmaci equivalenti
Il medico, fatti salvi i casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie, aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: “o farmaco equivalente se di minor prezzo”.
Comma 10 – Fascia C senza ricetta vendibile negli esercizi commerciali
I farmaci di fascia C, oggetto del delisting previsto dal decreto “Salva Italia” e che diventeranno vendibili anche nelle parafarmacie e nei corner della grande distribuzione non potranno però essere accessibili direttamente al pubblico.
Comma 11 – Fondo di solidarietà per le farmacie dei piccoli Comuni
Presso l’Enpaf sarà istituito fondo di solidarietà nazionale per l’assistenza farmaceutica nei Comuni con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento di una quota percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall’ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al 150% per cento del reddito netto conseguibile da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio.
Comma 12 – Più personale nelle farmacie ad alto fatturato
Saranno fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico superati i quali i titolari delle farmacie stesse hanno l’obbligo di avvalersi di uno o più farmacisti collaboratori. Tali livelli saranno oggetto di un decreto del ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.
23 gennaio 2012   


     ASSO.FA.N.T. Associazione Farmacisti non Titolari via Zara 6

84100 Salerno tel. 089/2576181; fax 089/ 239244; email: assofant@libero.it

        Gentile Presidente
        F.O.F.I.
        Dr. Andrea Mandelli
        Via Palestro 75
        00185 Roma
        Fax: 064941093          
 Egregio Presidente,
Le scrivo nuovamente perché siamo contrari, ancora una volta, ad alcune “novità” presenti nel maxiemendamento di “conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n°1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Poiché Lei ci rappresenta TUTTI dal Farmacista Titolare rurale sussidiato fino al Farmacista Collaboratore, al Farmacista titolare di parafarmacia, ed al Disoccupato, Noi ci rivolgiamo a Lei per vedere di recuperare la situazione, che secondo Noi ha degli spunti di incostituzionalità.
Noi pensiamo che tale possibilità, quella di fare la società tra colleghi, vada estesa a TUTTI i Farmacisti, prevedendo però un limite numerico a quanti possono mettersi insieme per concorrere, per l’assegnazione di una farmacia.
Per questo non siamo d’accordo che le associazioni si possano fare solo fino a 40 anni, perché così resterebbero fuori tutti gli altri, quelli dai 41 ai 65 anni, che sarebbero scavalcati agevolmente dai 40enni, e  su questo punto, che ha secondo Noi dei profili di incostituzionalità, sia nei confronti del dettato costituzionale (art.3) sia del diritto comunitario (art.2 della direttiva 2000/78 CE) laddove per principio di parità si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione di età tra i concorrenti, siamo inamovibili.
Altro è il fatto dei punteggi ai fini della valutazione dell’esercizio professionale, che vede l’equiparazione del Farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, con i Farmacisti titolari di parafarmacia con l’attività svolta e le relative maggiorazioni di punteggio, anche tra i Farmacisti collaboratori ed i Farmacisti collaboratori di parafarmacia.
Noi pensiamo che, nei limiti del riconoscimento del lavoro svolto, non si possa fare di tutta un’erba un fascio, abbinando i Farmacisti titolari ai Farmacisti titolari di Parafarmacia e tenendo a margine i Farmacisti collaboratori che lavorano con professionalità e dedizione ed aspettano da anni il concorso a sedi farmaceutiche.
Noi pensiamo quindi che l’attuale legge sia il massimo della beffa e della discriminazione, frutto solo di logiche lobbystiche,  di cui questo Governo, a meno che non ci ripensi, ha dato prova.
Quindi ci rivolgiamo a Lei nella speranza che faccia sentire la nostra voce di Farmacisti non titolari ed anche di Farmacisti inoccupati e disoccupati, perché siamo passati nel “tritacarne della politica” che guarda alle lobby come unico bene (loro),  mentre Noi continuiamo a chiedere invano: il Farmacista nell’INSEGNAMENTO, nei COMITATI ZONALI art.11, nelle CLINICHE, il Farmacista di REPARTO, il Farmacista negli OSPEDALI, il Farmacista nelle FARMACIE in base ai fatturati od ai servizi, il Farmacista NUTRIZIONISTA ecc….
Per questo l’ASSOFANT di Salerno e provincia ricorre a Lei quale massimo esponente della FOFI, riservandosi altre forme di protesta qualora questa nostra non  dovesse avere l’effetto sperato.
Salerno li, 12/03/2012    
               Cordiali Saluti

 ASSOFANT  e prov. Salerno                    
Presidente Luisanna Pellecchia


Il Presidente dell'Ordine Ferdinando de Francesco scrive al Presidente della FOFI Mandelli, in seguito alla riunione del Consiglio dell'Ordine, dove all'unanimità abbiamo ribadito le ns. perplessità.                                   PL

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno
Via Settimio Mobilio, 17 . 84127 Salerno
Tel-Fax 089405080 . email 089405080@iol.it . sito www.ordinefarmacistisalerno.it

Salerno 09/03/2012

Egregio Presidente,

Ti scrivo nuovamente in quanto, alla luce di una più accurata lettura dell’art.11
( del  maxiemendamento di “conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n°1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”), il Consiglio tutto ed io abbiamo evidenziato, purtroppo, numerose “iniquità” e “pericolosissime novità” introdotte, che minano ai pochi principi di meritocrazia ancora rimasti nella nostra categoria, ed a quelli di costituzionalità.
Ci sembra opportuno rivolgerci a te che rappresenti a livello nazionale la categoria INTERA,  e riteniamo altrettanto doveroso far sentire la nostra voce in maniera forte e ferma su tali argomenti non solo nelle “ stanze del Governo”, ma anche e soprattutto, all’opinione pubblica ed ai nostri colleghi, i quali,  in un momento in cui è messa in seria discussione l’ “UTILITA’ ” degli Ordini Professionali, additati solo a “lobbies” o ad organismi meramente burocratici, si aspettano che venga presa una posizione chiara e precisa da parte nostra.
Andando nello specifico, ci siamo soffermati soprattutto su alcuni punti ( ritenendo poco opportuno discutere dell’articolo in questione in toto, visto il carattere di urgenza ed il poco tempo a disposizione per poter “perfezionare” e “sviscerare” tale articolo…) di seguito elencati:
Comma 7:   la prima criticità di questo comma è il fatto che si dia la possibilità soltanto a chi ha meno di 40 anni, di potersi associare per concorrere all’assegnazione della sede farmaceutica, escludendo in tal modo , tutti gli altri colleghi ( dai 41 ai 65 anni, generazione questa che è stata privata della possibilità di partecipare ai concorsi e che ha fatto anche battaglie legali per ottenere questo che è un diritto sancito dalla costituzione);
tale punto ha, secondo noi, dei profili di incostituzionalità sia nei confronti del dettato costituzionale (art.3), sia del diritto comunitario (art.2 della direttiva 2000/78CE) laddove per principio di parità si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa di religione, di convinzioni personali, di età e orientamento sessuale.
Riteniamo, inoltre, che si debba prevedere un limite numerico a quanti possano associarsi per concorrere a tale assegnazione.
Si potrebbe altresì proporre che le percentuali dei singoli farmacisti associati, siano proporzionali all’apporto di punteggio dato in sede di valutazione dei titoli, rendendo merito a chi ne ha di più e incoraggiando chi ne ha apportato di meno  
( come ad esempio i più giovani di età con meno esperienza ) nella gestione e nella responsabilità aziendale, affiancando, così, i loro colleghi più anziani.
Un’ ulteriore considerazione, va fatta su di un principio che,  a nostro avviso, darebbe più equità ed eviterebbe una grande discriminazione di carattere giuridico:
considerando che lo stato di “socio di società titolare di farmacia” è incompatibile con un’eventuale proprietà di parafarmacia, è auspicabile prevedere l’estensione di tale incompatibilità anche al titolare individuale di farmacia, ivi compresi eventuali titolari di parafarmacie, risultanti assegnatari di farmacie attraverso il maxi concorso per sedi farmaceutiche.
Comma 5:    “spinosissimo” e di una “iniquità” unica.
Riteniamo che, nei limiti del riconoscimento del lavoro svolto, non si possa  equiparare il punteggio attribuito ai Farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata, a quello spettante ai titolari di Parafarmacia, penalizzando, così, i collaboratori di farmacia, gli ospedalieri, i ricercatori, docenti universitari e gli informatori medico scientifici, ( che rappresentano, tra l’altro,  la maggioranza dei nostri colleghi)  che lavorano con professionalità e dedizione e che da anni aspettano il concorso a sedi farmaceutiche e di cui ancora oggi non abbiamo certezze nel suo espletamento, in ragione anche del “concorsone” attuale.
Diventa superfluo ricordarti la differenza di “responsabilità” e di “criticità” lavorative alle quali sono soggette tutte le categorie finora prese in considerazione, non comparabili fra loro, in quanto ognuna diversa dall’altra; per cui, qualora si dovesse approvare tale comma, riteniamo venga ad essere cancellato un principio fondamentale di meritocrazia.
Permettici anche di farti notare come sia necessario ( in un decreto chiamato “ Cresci Italia ”, che si propone di creare SVILUPPO e nuova OCCUPAZIONE )  chiedere ora a voce alta e con più insistenza, l’introduzione definitiva di  nuove figure professionali quali quelle del farmacista di reparto, o di docente scolastico;
prevedere la sua presenza obbligatoria nelle carceri, nelle strutture residenziali e nelle case di cura a prescindere dai posti letto ( figure, queste, per le quali da anni lottiamo affinché ne  venga riconosciuta la loro utilità sociale);
riconoscere la presenza della nostra professione  in tutti gli ambiti in cui si preveda una “gestione” del farmaco intesa a 360° dalla sua sintesi, al suo utilizzo, agli aspetti legislativi ed economici ad esso correlati, aprendo così nuovi sbocchi occupazionali, decongestionando il mercato del lavoro in un momento nel quale oltre al crescente numero di laureati in Farmacia e CTF si ci aggiunge anche il sempre più triste aumento dei colleghi licenziati, rispondendo così alle sempre più incessanti e giuste richieste dei colleghi, di poter esercitare la professione in vari ambiti.
Confidando nella tua attenzione alle richieste della categoria tutta e ringraziandoti anche a nome del Consiglio di Salerno per il tempo dedicatoci, resto fiducioso in un tuo positivo riscontro.



                   

ATTENZIONE
QUI DI SEGUITO TROVERETE LA PETIZIONE DI CONASFA, CHE DOVETE FIRMARE E MANDARE

FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI FARMACISTI NON TITOLARI
  CONASFA   T I M E
   WWW.CONASFA.IT
 
    A.F.N.T. Como e Lecco -  A.F.N.T. Pordenone - A.F.N.T. Torino - A.F.N.T. Udine -  A.F.N.T. Venezia -   A.FA.N.T. Arezzo      A.FA.N.T Brescia -  A.VI.FA.N.TI. Vicenza -  AS.FARM.N.T. Grosseto - ASSO.FA.N.T. Messina -          ASSO.FA.N.T. Salerno -
    ASSO.FA.N.TI. Catanzaro - COFANT Firenze - COFANT Sardegna - CO. Lucca -   FE.R.SI.FA.N.T. Catania
    MOVIMENTO FARMACISTI Indipendenti d'Italia

ABBIAMO URGENTE BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO !

A seguire dell'incontro a ROMA di oggi ....... vedi allegato.

In queste poche ore l'ultimo tentativo per fare senire la Nostra Voce !
UNA NUOVA PETIZIONE !!!! Tutte le informazioni nel sito.
INVIA LA TUA PETIZIONE e INVITA I COLLEGHI A FARLO!!!!

                                   CI SERVE LA TUA ADESIONE, ENTRO MARTEDI 13 MARZO !

CONASFA @PETIZIONE: PER UN CONCORSO GIUSTO

Caro collega, ti invitiamo ad inviare  immediatamente  via  e-mail (copia/incolla) il testo nel riquadro

Al Presidente Consiglio dei Ministri  Prof. MONTI Mario
Al Ministro Salute Prof. BALDUZZI Renato
Al Ministro Sviluppo Economico Dr. PASSERA Corrado
Al Presidente del Senato Sen. SCHIFANI Renato
Al Presidente della Camera  On. FINI Gianfranco
Al Presidente X^ Comm. Attività Produttive On. DAL LAGO Manuela
Al Relatore Disegno di Legge On. VENTUCCI Cosimo
Al Presidente Conferenza delle Regioni Dr. ERRANI Vasco

PETIZIONE PER IL CONCORSO "ESAME E TITOLI"

CAMERA: DISEGNO DI LEGGE 5025 - ART. 11
CHIEDIAMO IL RICONOSCIMENTO DEL MERITO
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI SENZA PRIVILEGI
  
Farmacista Collaboratore Dr. Nome e Cognome
Ordine Farmacisti Provincia di città  

Invia a
Presidente del Consiglio Prof. Mario MONTI centromessaggi@governo.it
   Min. della Salute Prof. Renato BALDUZZI  segreteriaministro@sanita.it
Al Min. Svil. Economico Dr. Corrado PASSERA Segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it  
Presidente del Senato Sen. Renato SCHIFANI segreteriagabinettopresidente@senato.it  
Presidente della Camera dei Deputati On. FINI Gianfranco segr.pres.fini@camera.it  
Presidente X^ Commissione Camera On. DAL LAGO dallago_m@camera.it
Relatore Disegno di Legge On. VENTUCCI Cosimo ventucci_c@camera.it  
Presidente Conferenza delle Regioni Dr. ERRANI Vasco mirabelli@regioni.it  
e per copia  box@conasfa.it  



              Area Comunicazione


Le Nostre Considerazioni

Innanzitutto non siamo daccordo che le associazioni si possano fare  solamente fino a 40 anni, perchè così restano fuori tutti gli altri dai 41 ai 65 anni, che si vedrebbero scavalcati dai 40enni, che potrebbero mettersi insieme e con i 50 punti, scavalcare chicchessia. Su questo punto che ha secondo noi dei profili di incostituzionalità sia nei confronti del dettato costituzionale (art.3) sia del diritto comunitario (art.2 della direttiva 2000/78CE) laddove per principio di parità si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa di religione, delle convinzioni personali, dell'età e dell'orientamento sessuale, Noi diremo la nostra. Pertanto siamo daccordo solamente se si ripristina la possibilità di poter fare per TUTTI la società per ottenere una farmacia e lasciare ad altri (i giovani) il proprio posto di lavoro. Inoltre si potrebbe decidere che i giovani, che hanno magari meno esperienza, si possano affiancare con i più "vecchi" per prendere una farmacia (ecco la società per tutti). Ricordiamo che c'è una generazione, proprio quella che va dai 41 ai 65 anni che è stata privata della possibilità di partecipare ai concorsi e che ha fatto anche battaglie legali per ottenere questo che è un diritto sancito dalla costituzione.      PL


ECCO A VOI IL FAMIGERATO ART. 11

Articolo 11, i passaggi salienti dell'emendamento congiunto
Quorum. Si stabilisce una farmacia ogni 3.300 abitanti. Le eccedenze fanno scattare una ulteriore sede quando viene superato il 50% di tale valore. In aggiunta regioni e province autonome, sentite le Asl, possono istituire ulteriori sedi fino a un massimo del 5% sul totale delle farmacie risultanti dal nuovo quorum nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti internazionali e nelle aree autostradali dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non siano già presenti altre farmacie entro i 400 metri di distanza; aperture in deroga anche nei centri commerciali con superficie di vendita superiore ai 10mila metri quadri, purché non ci siano già farmacie a una distanza di 1.500 metri.
Piante organiche. Rischia di diventare un giallo. Il Pd, certamente su indicazione delle parafarmacie, puntava all'abolizione della Pianta organica. Il testo che esce dalla Commissione è di difficile interpretazione e ha già scatenato letture contrastanti, ma per i più pessimisti resta comunque evidente l'intenzione di eliminare la Pianta organica. L'articolo 2 della 475/68 (e successive modificazioni) viene infatti sostituito con un nuovo articolo, che impone ai comuni di adeguarsi al nuovo quorum. Le amministrazioni, sentiti Asl e Ordine provinciale, «identificano le zone nelle quali collocare le nuove farmacie al fine di un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate». Sparisce quindi la locuzione "pianta organica" che compariva nel vecchio articolo 2, e si parla genericamente di «zona», il che lascia immaginare il superamento della perimetrazione delle sedi. Se ne capirà di più nei giorni a venire.
Il numero delle nuove sedi disponibili, calcolato sulla popolazione Istat al 31 dicembre 2010, deve essere comunicato alla Regione entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione. In caso di inadempienza, la Regione provvede con proprio commissario.
Successivamente, i comuni provvedono ad aggiornare il numero delle farmacie sul territorio entro ogni dicembre di anno pari, in base ai dati Istat.
Concorso straordinario. E' per soli titoli e le Regioni sono tenute a bandirlo entro 60 giorni dal ricevimento dei dati dai comuni e a concluderlo (con assegnazione delle farmacie di nuova istituzione e vacanti, escluse quelle riguardanti concorsi già espletati o con prove già calendarizzate) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione. In caso di inadempienza, il governo provvede con proprio commissario. Al concorso possono partecipare tutti i farmacisti non titolari, i titolari di rurale sussidiata o farmacia soprannumeraria, i titolari di parafarmacia. Sono escluse tutte le altre categorie, compresi i soci di società titolari di farmacia.
Per partecipare si deve avere età inferiore ai 65 anni alla scadenza dei termini previsti dal bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, l'attività svolta dal titolare di rurale sussidiata, soprannumeraria e parafarmacia viene equiparata. Stessa equiparazione per i collaboratori di farmacia e parafarmacia. I candidati di età inferiore ai 40 anni possono «concorrere per la gestione associata sommando i titoli posseduti». La titolarità viene assegnata a patto che la gestione associata venga mantenuta per almeno dieci anni.
Turni e sconti. Confermata la possibilità di prolungare le aperture oltre turni e orari obbligatori. Consentiti sconti su tutti i farmaci a carico del paziente, con adeguata informazione alla clientela.
Prelazioni. Esclusa la prelazione comunale dalle sedi che si creeranno con il nuovo quorum. Le farmacie in deroga (stazioni, centri commerciali eccetera) sono invece offerte in prelazione fino al 2022: le amministrazioni non possono cedere titolarità o gestione, in caso di rinuncia la sede è dichiarata vacante.
Ereditarietà. Il termine per la vendita della farmacia da parte degli eredi passa a sei mesi «dalla presentazione della dichiarazione di successione».
Prescrizione generici. Sparisce l'obbligo per il medico di scrivere sulla ricetta la dicitura «sostituibile con equivalente generico». Il prescrittore è comunque tenuto a ricordare al paziente l'eventuale presenza in commercio di alternative equivalenti. L'Aifa, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012, «revisiona le attuali modalità di confezionamento» per identificare «confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare».
Parafarmacie. Sparisce la soglia dei 12.500 abitanti per la commercializzazione dei farmaci di fascia C che perderanno l'obbligo di prescrizione. Autorizzata anche la vendita di farmaci veterinari, con o senza prescrizione. Consentita infine l'allestimento «di preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica».


OVVIAMENTE L'ASSOFANT DI SALERNO E PROV. ADERISCE AL CONASFA ED ALLE AZIONI DI LOTTA CHE QUI DI SEGUITO VI PROPONIAMO:

PETIZIONE PER L'EQUITA'

Caro collega, ti invitiamo immediatamente di sottoscrivere ed inviare per email questo testo (copia/incolla):


Al Presidente Consiglio dei Ministri

Prof. MONTI


Al Ministro Salute

Prof. Balduzzi



Al Presidente del Senato

Sen. SCHIFANI


Al Presidente X^ Commiss. Industria

Sen. CURSI


A Tutti i Senatori


CONASFA: Petizione per l'EQUITA'

NUOVO ART. 11:
DALLA SPERANZA ALLA BEFFA.
RABBIA TRA I FARMACISTI COLLABORATORI
VOGLIAMO CONCORSO PER ESAMI E TITOLI, SENZA PENALIZZAZIONI
Farmacista Collaboratore
Nome e Cognome
Ordine Farmacisti Provincia di città   

Spedire a:

Presidente del Consiglio
Prof. Mario MONTI
centromessaggi@governo.it

Ministro della Salute
Prof. Renato BALDUZZI     
segreteriaministro@sanita.it


Presidente del Senato
Sen. Renato SCHIFANI
segreteriagabinettopresidente@senato.it


e per copia
box@conasfa.it


Invita altri Colleghi a farlo!!!  Grazie

La scrivente Associazione, l'ASSOFANT inoltre  condivide l'analisi fatta da CONASFA e spera negli obbligatori correttivi, anzi Vi invita a renderVi partecipi delle azioni di protesta che potrete portare avanti con noi nelle sedi opportune.
            Il Presidente Assofant
             Luisanna Pellecchia

Liberalizzazioni.

Conasfa: “Dalla speranza alla beffa”
 
La federazione dei non titolari di farmacia commenta il nuovo testo dell’art. 11 del decreto liberalizzazioni con “rabbia e delusione”. “Non si capisce quali siano i meriti aggiuntivi di titolari rurali o proprietari di esercizi di vicinato rispetto ai dipendenti”. Pronti ad azioni di protesta.
29 FEB - “Delusione, sconforto e rabbia nell'apprendere che vi è il rischio che la politica si presti a giochi di potere e non rispetti le aspettative della maggioranza dei farmacisti italiani che speravano si potesse finalmente andare nella direzione di una vera apertura del settore farmacia”. Così il Conasfa, Federazione delle associazioni dei farmacisti non titolari, commenta i contenuti del testo dell’emendamento, interamente sostitutivo dell’articolo 11 del ddl liberalizzazioni.
“Con il concorso per soli titoli e lo sbarramento ai 40 anni – spiega il Conasfa - si preclude, di fatto, la possibilità per migliaia di farmacisti collaboratori di poter realizzare un miglioramento lavorativo. Non si capisce quali siano i meriti aggiuntivi di titolari rurali o proprietari di esercizi di vicinato rispetto ai dipendenti che svolgono da sempre la loro professione senza un adeguato tornaconto economico”.
La Federazione passa dunque ad analizzare la questione della maggiorazione dei punteggi per i rurali sussidiati e le farmacie soprannumerarie e prende ad esempio il caso di un farmacista rurale che ha due farmacie rurali in società. “Entrambi i soci possono partecipare, e con la maggiorazione sorpassano tutti i collaboratori urbani e rurali. Risultato hanno raddoppiato il loro reddito. Risultato per gli attuali collaboratori: saranno rarissimi quelli che riusciranno a sorpassare un rurale o un titolare di esercizio di vicinato e dovranno restare collaboratori a vita o al limite licenziati. I più fortunati riusciranno a diventare direttori nelle società e così avranno il privilegio di avere, senza reali miglioramenti economici, più responsabilità di prima e di pagare l’Enpaf intera”.
Secondo Conasfa, “in un momento così difficile per il nostro paese, con lo stravolgimento del decreto, che lascia di fatto tutto nuovamente in mano ai pochi si gettano le basi per il crollo di un sistema che da sempre ha distinto il nostro paese”. L’auspicio della Federazione dei farmacisti non titolari è che “alla fine il buon senso prevalga sulle logiche di potere restiamo disponibili ad un confronto, pur valutando azioni di protesta da intraprendere su tutto il territorio nazionale a tutela della pari dignità e a garanzia di un sistema di qualità”.


Liberalizzazione farmacie.

Conasfa: “No a sanatoria attraverso suddivisione in quote”
 
Per la federazione di farmacisti non titolari l’ipotesi di riservare una quota delle nuove sedi ai titolari di esercizi di vicinato, una quota ai titolari rurali ed il resto ai farmacisti non titolari è “in contrasto con il principio meritocratico” e con "la necessità di garantire al cittadino la qualità del servizio”.

 
24 FEB - “No” del Conasfa (la Federazione delle Associazioni dei Farmacisti Non Titolari Italiani) le indiscrezioni sulla modifica dell’art. 11 sulle farmacie contenuto nel decreto liberalizzazioni con il conferimento delle concessioni regionali per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche attraverso suddivisioni in quote sarebbe “un’ingiustizia”, “in contrasto con il principio meritocratico di basare l’attribuzione delle concessioni sulle capacità del professionista e contro la necessità di garantire al cittadino la qualità del servizio”.

Per il Conasfa “tutte le nuove sedi farmaceutiche vanno assegnate solo attraverso concorso per esami e titoli”, di cui “il Governo direttamente e il Parlamento indirettamente dovranno farsi garanti per uno svolgimento in tempi brevi e certi”.
“Altre soluzioni ventilate – aggiunge il Conasfa - devono essere chiamate con il loro nome: sanatorie. Sanatorie che – secondo la federazione - i cittadini italiani sperano rappresentino il passato, specie in questa nuova e difficile fase di ricostruzione morale ed economica della nostra nazione”.
24 febbraio 2012

Cari Colleghi
Vi invio questa importante petizione di CONASFA, che dovete mandare subito a questi indirizzi:

Presidente del Consiglio
Prof. Mario MONTI  
centromessaggi@governo.it

Ministro della Salute
Prof. Renato BALDUZZI     
segreteriaministro@sanita.it

Ministro dello Sviluppo Economico
Dott. Corrado PASSERA
Segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it  
e una copia a  
CONASFA
email:  box@conasfa.it

PETIZIONE CONASFA

CONASFA: QUALE LIBERALIZZAZIONE ?
Si chiede una riforma organica del servizio farmaceutico territoriale

Liberalizzare veramente significa offrire a tutti i farmacisti la possibilità di accedere alla titolarità di una Farmacia attraverso:
a) un drastico abbassamento del quorum a 2800 abitanti;
b) la fine della possibilità di vendere o ereditare la Farmacia, che tornerebbe a concorso al compimento del 75 esimo anno del titolare; per le farmacie già esistenti tale possibilità verrebbe mantenuta per una sola volta;
c) l’assegnazione di tutte le farmacie disponibili sulla base di un'unica graduatoria regionale da rinnovare ogni due anni mediante concorso pubblico;
d) l’istituzione di presidi, in deroga al criterio della popolazione e assegnati tramite concorso pubblico, in stazioni, porti, aeroporti, centri commerciali, snodi autostradali e, nei centri turistici, sulla base delle presenze e non dei residenti;
e) concessione della titolarità alla sola persona fisica del farmacista e per i Comuni alla figura del sindaco;
f) trasformazione delle società in società di gestione.

Solo in questo modo si ottiene:
- una più capillare distribuzione di farmacie sul territorio
- l’apertura di circa 6000 nuove farmacie
- la formazione di una classe di titolari di farmacia selezionata sulla base del merito professionale e soggetta ad un continuo ricambio,
- la fine alla possibilità di ereditare o fare compravendita di una concessione regionale.

In questo modo si ha la maggior sicurezza di difendere la salute del cittadino con una dispensazione del farmaco non strettamente vincolato da puri interessi commerciali.

( Proposta di Riordino Servizio Farmaceutico Territoriale – www.conasfa.it )
Attenzione: il Modulo da firmare e mandare per posta elettronica ai suddetti indirizzi è disponibile nella sezione VARIE del presente sito.


CARI COLLEGHI

il decreto sulle liberalizzazioni prevede quanto segue.

Il concorso straordinario è riservato a farmacisti non titolari e ai titolari di farmacia rurale sussidiata ED ORA ANCHE AI SOCI DI FARMACIA ANCHE URBANA.

La selezione deve avvenire per titoli ed esami. UN'ALTRA STESURA DEL DECRETO PREVEDE, OGGI, UN CONCORSO SOLO PER TITOLI E L'INNALZAMENTO DEL QUORUM ABITANTI - FARMACIE A 3500.

Le farmacie da mettere a concorso sono quelle di nuova istituzione o vacanti per le quali non sia già stata espletata la procedura concorsuale.
Ora fornendo una interpretazione che si attenga alla lettera della legge, i soci di società, in quanto farmacisti non titolari di farmacia (la titolarità è in capo alla società in quanto tale), possono partecipare al concorso straordinario.
Si ricorda che ai sensi dell’art.9 della legge 221/1968 ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori deve essere riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,5.
Qusta la "nuova" legge, che prima non prevedeva gli esami ma solo i titoli, era per i farmacisti rurali sussidiati e per i farmacisti non titolari, e soprattutto non prevedeva che potessero partecipare anche i soci delle farmacie urbane e/o rurali. A parte poi il fatto che non si riuscirà a fare le piante organiche specialmente dove non c'è volontà di farle e la regione Campania ne è un esempio. Credo che questa sia un'altra ingiustizia perpetrata ai nostri danni. Quindi mandateci il vostro pensiero su quali emendamenti presentare e diteci anche se avete un vostro referente politico.
email: assofant@libero.it

EMENDAMENTI DEL PDL/PD AL DECRETO "MONTI"
 
Liberalizzazioni e farmacie.
Ecco gli ememendamenti di Pdl e Pd
 
Tra gli oltre 1.700 (dopo la prima selezione) emendamenti al decreto sulle liberalizzazioni ve ne sono molti riguardanti la farmacia. Si conferma la distanza in materia tra Pdl e Pd. Ecco una sintesi di quelli presentati dai due maggiori partiti che sostengono il Governo. Domani l'esame alla Commisisone Industria del Senato.
 
13 FEB - La Fofi ha diffuso una nota con i contenuti dei principali emendamenti al decreto legge sulle liberalizzazioni riguardanti la farmacia presentati in seno alla Commissione Industria del Senato che li esaminerà a partire da domani pomeriggio. Intanto a seguito di una prima selezione gli emendamenti sono scesi a 1.770 (ad una prima conta superavano i 2.300).

In particolare, dal Pdl sono state formulate diverse modifiche, delle quali le principali volte a:
- modificare il quorum stabilito dal decreto legge, fissandolo in una farmacia ogni 3.500 ovvero 3.800 abitanti e stabilendo che le farmacie da aprire in condizioni particolari rientrino nel numero complessivo derivante dalla revisione secondo il nuovo quorum;
- prevedere che il concorso straordinario sia effettuato sulla base della sola valutazione dei titoli;
- stabilire che attraverso il concorso straordinario, riservato ai farmacisti non titolari, ai farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata e ai farmacisti titolari di parafarmacia, sia assegnato il 50% delle sedi resesi disponibili a seguito della revisione delle piante organiche e che il rimanente 50% sia assegnato attraverso il tradizionale metodo di valutazione per concorso per titoli ed esami a cui possono partecipare i farmacisti con tre anni di iscrizione all’albo;
- prevedere una riserva di sedi farmaceutiche per i farmacisti titolari di parafarmacia e l’assegnazione delle sedi sulla base dello scorrimento alternato di tre distinte graduatorie, una per i farmacisti titolari di parafarmacia, una per i farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata e l’ultima per gli altri concorrenti;
- estendere i tempi a disposizione delle Regioni e delle Province Autonome per la revisione delle piante organiche da 120 a 180 giorni;
- consentire ai Comuni di esercitare il diritto di prelazione sul 25% delle sedi di nuova istituzione con la contestuale soppressione del comma 4, che prevede che le farmacie istituite nelle stazioni, negli aeroporti, nei centri commerciali, ecc.. siano offerte ai Comuni stessi fino al 2022;
- sopprimere il comma 6, relativo agli orari, ai turni delle farmacie e agli sconti ovvero riferire la misura di liberalizzazione degli orari alla sola fascia diurna del servizio;
- in materia di eredità della farmacia, mantenere il termine precedentemente in vigore di due anni ovvero consentire che il periodo della gestione ereditaria decorra dalla dichiarazione di successione;
- limitare al raggiungimento del settantesimo anno di età la possibilità di assumere la direzione della farmacia;
- sopprimere il comma 11, relativo al Fondo di solidarietà intercategoriale;
- eliminare il comma 12, relativo alla dotazione di personale delle farmacie.

Inoltre figurano diversi emendamenti di interesse per la professione di farmacista, relativi alla possibilità di sconfezionamento dei medicinali industriali, alla soppressione dell’allegato A della Tariffa Nazionale dei medicinali, ai foglietti illustrativi, agli informatori scientifici, al numero programmato della Facoltà di Farmacia ed, infine, in materia di farmacista clinico, ufficio di monitoraggio del rischio clinico e di ulteriori attività professionali del farmacista.

Con riferimento agli emendamenti presentati dal Pd, la Fofi segnala in particolare quelli finalizzati a:
- fissare il quorum in una farmacia ogni 3.000 abitanti, calcolando i resti qualora siano superiori alla metà del parametro;
- prevedere la dispensazione dei medicinali di fascia C al di fuori delle farmacie;
- sanatoria delle parafarmacie di proprietà di farmacisti che abbiano avviato la loro attività prima del 24 gennaio 2012;
-  scorrimento alternato di tre distinte graduatorie, una per i farmacisti titolari di parafarmacia, una per i farmacisti titolari di farmacia rurale sussidiata e l’ultima per gli altri concorrenti;
- eliminazione, all’articolo 32 del D.L. 201/2011, del riferimento ai Comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti, consentendo così la vendita dei medicinali di fascia C senza ricetta a tutti gli esercizi commerciali in possesso dei requisiti di legge a prescindere dalla popolazione del Comune ove sono ubicati;
- sopprimere le disposizioni vigenti in materia di gestione ereditaria delle farmacie;
- limitare la direzione della farmacia al raggiungimento dell’età pensionabile;
- consentire alle parafarmacie di allestire preparazioni galeniche che non prevedano la presentazione di ricetta medica, anche in multipli.   
 13 febbraio 2012
Lo auspica il Coordinamento nazionale delle Parafarmacie in riferimento al dibattito sugli emendamenti presentati alla Commissione Industria del Senato che vedono la netta contrapposizione tra Pd e Pdl. "Ci affidiamo alla responsabilità dei relatori Bubbico e Vicari e al Governo"

 INOLTRE ECCOVI QUANTO DICHIARATO DAL COORDINAMENTO DELLE PARAFARMACIE CHE NON CONTENTI DEL PUNTEGGIO OTTENUTO NEI CONCORSI VUOLE ANCHE CONCORRERE PER LE FARMACIE CON UNA RISERVA DI POSTI...... BRAVI. PENSO CHE SARANNO ASCOLTATI LA FEDERFARMA ED I PARAFARMACISTI. I FARMACISTI NON TITOLARI CHE LAVORANO DA TANTI ANNI IN FARMACIA ED I GIOVANI RESTERANNO CON UN PUGNO DI MOSCHE .

15 FEB - "Dalla lettura degli emendamenti al decreto Cresci Italia, in particolare quelli riguardanti il sistema di distribuzione del farmaco (ben 181), emerge un quadro di evidente contrapposizione dei partiti sul modello farmaceutico da adottare. Al di là delle discordanti posizioni politiche, cioò che ci auguriamo è che le modifiche al testo   avvengano con senso di responsabilità affinché la soluzione individuata sia nell’interesse esclusivo dei cittadini e, superando gli antagonismi degli ultimi anni, riporti serenità e certezza nel settore". E' quanto dichiara il Coordinamento nazionale delle Parafarmacie.
"Se infatti il Pd spinge per la liberalizzazione dei farmaci di fascia C coniugata all’allargamento delle sedi farmaceutiche, di segno opposto è la posizione del Pdl ( diminuzione delle sedi farmaceutiche da aprire e annullamento del declassamento dei farmaci di fascia C in SOP/OTC)", spiegano le Parafarmacie.
" Alla luce di tali antiche contrapposizioni - conclude la nota -  riteniamo piu che mai opportuno che i relatori Bubbico e Vicari, unitamente al Governo, assumano con responsabilità una soluzione nell’interesse dei cittadini e che, superando gli antagonismi degli ultimi anni, riporti serenità e certezza nel settore. Un comparto, quello della farmacia, che ha potuto mantenere per decenni privilegi e rendite di posizione che mal si coniugano oggi con le richieste di cambiamento che la società sollecita alle forze politiche, anche alla luce delle difficoltà economiche nelle quali versa la stragrande maggioranza degli Italiani".
 
15 febbraio 2012


DECRETO “MONTI” SULLE FARMACIE

Art. 11
Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso
alla titolarita' delle farmacie e modifica alla disciplina della
somministrazione dei farmaci
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
legge, garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul                       
territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3000 abitanti.              
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo
comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia
superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti,
l'ulteriore farmacia puo' essere autorizzata soltanto qualora la
popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500
abitanti".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie,
in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque
vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte
del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario  per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia
stata gia' espletata la procedura concorsuale, riservando la                     
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e
ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei
provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma         costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del
comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le
disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni
previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni
regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure
concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei
farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio
autostradali ad alta intensita' di traffico, servite da servizi
alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una
farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con
superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3
sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli
interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la
titolarita' della sede farmaceutica assegnata e' condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi
vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o
sopravvenuta incapacita'. Ai fini della valutazione dell'esercizio
professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,
per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati
punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i
secondi 10 anni.
6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita'possono praticare
sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente
dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal
comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di
cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito
commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta
le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e
successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle
parole "sei mesi".
9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base
della sua specifica competenza professionale, ad informare il
paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le
seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero,
"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni
cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti
apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del
farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale equivalente
generico avente il prezzo piu' basso, salvo diversa richiesta del
cliente. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per unita'
posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo
periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite le seguenti:
"solo su espressa richiesta dell'assistito e".
10. L'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del
personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita
unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
11. E' istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e
assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale
per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.
Il fondo e' finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il
versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del
fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente
ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati
con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non
inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,
in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista
collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF
provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente
il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo.
Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di
fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento
comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di
avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio di uno
o piu' farmacisti collaboratori obbligatori.



ASSO.FA.N.T.  Salerno

PROPOSTA DI LEGGE DI RINNOVO
DEL SETTORE FARMACEUTICO

Relazione:

La riforma del servizio sanitario di cui al Dlg n. 502/1992 e successive modificazioni, le riforme sulle competenze legislative e amministrative delle autonomie locali di cui alla L.N. n.59/ 1997, la Legge Costituzionale  n. 3/2001, hanno reso possibile l'intervento delle Regioni sul riassetto del Servizio Farmaceutico Territoriale.
Il titolo V della Costituzione riserva, nelle materie  concorrenti, competenza legislativa allo Stato per la fissazione dei fondamentali principi, mentre alle Regioni demanda le norme di dettaglio.
In una prospettiva di regionalizzazione delle strutture del Servizio Sanitario nazionale e di ottimizzazione del Servizio di Farmacia Territoriale, è emersa l'esigenza di modificare i parametri utilizzati dalle norme in vigore per la pianta organica delle farmacie al fine di pervenire ad una maggiore diffusione  capillare delle stesse e promuovere la concorrenza .Nel contesto europeo la diffusione delle farmacie nel nostro paese è tra le più basse.
In particolare si ritiene di dover stabilire nuovi parametri per l'istituzione di sedi farmaceutiche in applicazione  del criterio demografico, e nuove regole che consentano la concorrenza, la capillarità del servizio e maggiore occupazione, oltre che nei centri con popolazione superiore ai 12.500 abitanti, anche in quei comuni con popolazione  inferiore a 12.500 abitanti, dove in base alle leggi vigenti è prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti, questo porti all'assurda situazione che per comuni, o nuclei abitati, con popolazione sino a 7.000 abitanti è autorizzata una sola farmacia. Considerando che questi comuni hanno spesso una bassa densità di popolazione che si contrappone ed una vasta estensione del territorio, risultano evidenti i disagi  della popolazione per poter accedere al bene farmaco.  Fondamentale è anche la valutazione del  tempo occorrente per il raggiungimento della sede farmaceutica più vicina , che può risultare fatale in caso di emergenze ( ossigeno ) per quei cittadini residenti anche  oltre 10 km, su strade spesso disagiate, dall'unica farmacia presente sul territorio.
Le sedi farmaceutiche che andranno a liberarsi a seguito delle modifiche proposte miglioreranno il servizio farmaceutico nell'interesse dei cittadini campani, e apriranno spazi utili a decine di farmacisti che hanno partecipato infruttuosamente ai concorsi creando numerosi posti di lavoro.
In conclusione e riassumendo le norme presentate
- migliorano la rete di distribuzione delle farmacie nell'interesse dell'utenza;
- aumentano le opportunità per tanti farmacisti che aspirano  alla gestione di una farmacia ;

 
                                            PROGETTO     DI    LEGGE

Norme per l’apertura e l’esercizio di farmacie nella Regione Campania.
           
                                                    Art. 1
               ( Norme di principio)

1. L’esercizio della professione di farmacista e la titolarità di esercizio farmaceutico sono consentiti
   ai cittadini italiani e della comunità europea di maggiore età, in possesso dei diritti civili e
   politici, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale e siano iscritti
   all’Ordine professionale.
2. La farmacia è struttura sanitaria integrata nel Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione dei
   medicinali e di ogni altra prestazione di competenza o affidatele dal S.S.R. connessa alla salute
   del cittadino.
3.  La dispensazione  al pubblico, anche nell’ambito dell’assistenza domiciliare, dei medicinali          
    comunque classificati, è riservata in via esclusiva  alla Farmacia.
4.      Negli Istituti di ricovero e Case di cura private ed in tutte le altre strutture pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci, l’approvvigionamento, la conservazione, l’allestimento e la distribuzione degli stessi è affidata a servizi di farmacia interna operanti sotto la responsabilità di personale farmacista. Sarà prevista la figura del “Farmacista di reparto” che affiancherà i medici in corsia. Questa nuova figura oltre che ad un risparmio per le casse dello stato sarà molto utile per evitare ripetizioni di cure o altro che possono rivelarsi nocive per i pazienti.
5.      E’ riconosciuto ad ogni cittadino il diritto alla libera scelta della farmacia.

                                       
                                                           Art. 2
 
  (Titolarità della farmacia e proprietà dell’azienda)

1. Il farmacista ha la gestione tecnica e commerciale, diretta e personale, in un unico esercizio      
   farmaceutico.
2. E’ consentita la gestione di  farmacie da parte di  società di farmacisti, o di cooperative di farmacisti che gestiranno le farmacie comunali, che non potranno essere più vendute a terzi.
  Ciascuna  società può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro  farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.
3. L’inosservanza delle disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo, quando formalmente       
   rilevate fanno automaticamente decadere l’autorizzazione all'apertura della farmacia.

                                                            Art. 3

     ( Programmazione territoriale delle convenzioni)

1.      La regione ogni due anni, deve sottoporre a revisione il piano di programmazione territoriale delle farmacie convenzionate,stabilendo il numero spettante per ogni comune in base all’ultima rilevazione della popolazione del comune pubblicata dall’Istituto Nazionale di Statistica. Il piano di programmazione territoriale delle farmacie, articolato per singolo comune, deve essere pubblicato nel B.U.R.C. entro il mese successivo all’approvazione. La Giunta Regionale fissa entro il termine perentorio di trenta giorni i criteri di definizione e i termini di durata del procedimento di revisione del piano di programmazione territoriale delle farmacie convenzionate e del procedimento di assegnazione delle convenzioni, individuando i relativi responsabili dei procedimenti.
2.      L’inosservanza dei termini di cui al presente articolo, comporta la personale responsabilità    civile, amministrativa e disciplinare dei responsabili del procedimento al quale sia imputabile il ritardo. I termini sono perentori e non più ordinatori.

                                Art. 4
       ( Rapporto numero convenzioni/ abitanti)

1. 1.      La convenzione tra il S.S.R. e il farmacista avente diritto è concessa con provvedimento definitivo dell’Autorità competente per territorio: Il numero delle convenzioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia convenzionata ogni 2500 abitanti. La distanza tra le farmacie convenzionate non può essere inferiore ai 200 metri, ed è misurata tra la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle stesse. La popolazione eccedente, rispetto al suddetto parametro, è computata ai fini del rilascio di ulteriore convenzione, qualora sia pari ad almeno 2/3 del parametro stesso. Nei comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti deve essere garantita la presenza di una farmacia convenzionata.
2.      Chi intende trasferire una farmacia convenzionata in altri locali nell’ambito del comune deve  farne domanda all’Autorità comunale. L’autorizzazione al trasferimento sarà concessa previa verifica che i nuovi locali siano situati ad una distanza dagli esercizi non inferiore a 200 metri ed in modo da soddisfare le esigenze dell’assistenza farmaceutica della popolazione. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle stesse. Si applica la disciplina del silenzio-assenso contenuta nell’art. 20 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni nel relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992 n. 300 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 407.

                                                                 Art. 5
                (Assegnazione delle convenzioni)
1.      Entro la fine del mese di marzo degli anni pari, la regione pubblica l’elenco del numero delle    nuove convenzioni programmate nell’ambito dei diversi comuni, così come individuati nel corso dell’anno precedente, sulla base dei criteri di cui agli art. 3 e 4.
2.      Le sedi farmaceutiche di nuova istituzione per incremento demografico o che si rendano vacanti per decadenza o rinuncia della titolarità, vengono  offerte in prelazione, in ragione di  ¼              ( un quarto ) delle sedi disponibili alle rispettive amministrazioni comunali. Il Comune esercita comunque il diritto di prelazione se non è istituita alcuna farmacia comunale. I farmacisti saranno assunti attraverso pubblico concorso per titoli e si consoceranno in forma di mini cooperativa o cooperativa.

                                                                 Art. 6
       (Assegnazione del rapporto convenzionato)
1.      Il farmacista assegnatario,compreso il comune, come individuato al successivo art. 7, a pena di decadenza, deve comunicare la sua accettazione entro il termine perentorio di 15 giorni dall’ assegnazione. Entro i successivi sei mesi, sempre a pena di decadenza, deve aprire nel comune assegnatogli una farmacia idonea, secondo le prescrizioni delle normative vigenti in materia sanitaria e darne comunicazione all’Azienda Sanitaria locale competente. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta apertura della farmacia convenzionata, l’ASL verifica l’idoneità della stessa e notifica i risultati al farmacista interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare l’esercizio farmaceutico alle prescrizioni. Trascorso inutilmente tale termine il farmacista decade di diritto dal conferimento dell’incarico. Il farmacista al quale sia conferito l’incarico ai sensi del presente articolo è cancellato dalla graduatoria e iscritto nell’elenco dei farmacisti titolari di convenzioni.
2.      Al fine di favorire l’apertura di farmacie con particolare riguardo a quelle ubicate nelle zone            disagiate, il comune può, su richiesta del farmacista titolare, consentire l’uso di un locale pubblico eventualmente disponibile.
3.      Nel caso di farmacie gestite da società ai sensi dell’art. 2, per ottenere l’assegnazione del rapporto di convenzione, la direzione tecnica deve essere affidata al farmacista assegnatario della convenzione stessa.
                                         
                                                                         Art.7

   ( Graduatorie per il conferimento delle convenzioni)

1.      I farmacisti che possono ricevere l’incarico per l’espletamento delle attività disciplinate dalla seguente legge, sono tratti da graduatorie uniche per titoli, aggiornate ogni due anni, nell’anno successivo alla pubblicazione delle convenzioni disponibili dalla regione.
2.      Alla graduatoria possono accedere i cittadini italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, iscritti all’albo dei Farmacisti ed in regola con i corsi di aggiornamento ECM  
3.      Ai fini dell’inclusione nella graduatoria i farmacisti devono inviare con plico raccomandato, entro il termine del 30 giugno, all’Assessorato alla Sanità della regione, una domanda corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 maggio.
4.      Il farmacista che risulti iscritto alla precedente graduatoria e che intende aggiornare la sua posizione deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all’albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso del periodo successivo alla presentazione dell’ultima domanda, nonché gli eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.
5.      L’amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui ai successivi comma, predispone una graduatoria unica regionale da valere per il biennio successivo o comunque fino alla pubblicazione della successiva, specificando accanto a ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.
6.    E’ consentito accedere a più graduatorie contemporaneamente, graduatorie dalle quali si viene esclusi all'accettazione della convenzione assegnata.
7.    Per la formulazione delle graduatorie regionali si applicano le seguenti valutazioni ai       titoli professionali e di carriera.
 a) - Titolare,direttore e collaboratore di farmacia aperta al pubblico punti  2,5 per
       anno per i primi dieci anni, 1,5  per anno per i secondi dieci anni  (max 40 punti).
     - Farmacisti  iscritti all'ordine,  che svolgono altra attività professionale 1,25 per anno
       per i primi dieci anni 0,75 per anno per i secondi dieci anni. Fanno parte di questi i titolari ed i collaboratori di parafarmacie. Ai fini del punteggio valgono solo gli anni in cui il farmacista che ha svolto altra attività professionale è stato iscritto all' Ordine dei Farmacisti.     (Max 20 punti).
b)Punti 1,5 per anno di iscrizione all’ordine professionale per un massimo di anni
 venti.
c) Punti 0,25 assegnati per ogni voto in più a partire da una valutazione di 70 su 110
del diploma di laurea.
d) Fino ad un massimo di punti 5  per corsi universitari di specializzazione post
laurea ,corsi di formazione permanente istituiti presso università come da Decreto
del Presidente della Repubblica n 162 del 10 marzo 1982,organizzati anche in
collaborazione con gli ordini professionali. A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale la lode relativa al voto di laurea
e) Punti 1per l'idoneità conseguita in un precedente concorso,da valutarsi per un massimo di cinque volte: (Max 5 punti)
 8).      I farmacisti che ottengono la convenzione con il S.S.R., si impegnano a rispettare i criteri di qualità, questi riguardano:
a)     i servizi erogati (tele prenotazioni, esecuzione di analisi semplici, fornitura ausili, campagne di informazione e di prevenzione) e quant’altro attenga alla tutela della salute pubblica;
b)      dotazioni tecniche e strumentali adeguati;
c)      orario minimo di esercizio.

                                                                 Art.8
                   
(Sostituzioni e cessazione del rapporto di convenzione)

1. Il farmacista titolare della convenzione che si trova nell’impossibilità temporanea di prestare la propria opera, fermo restante l’obbligo di farsi sostituire sin dall’inizio, deve comunicare all’ASL competente entro il quinto giorno dall’inizio della sostituzione il nominativo del collega che lo sostituisce.
2.  Il farmacista che non riesca ad assicurare la propria sostituzione deve tempestivamente informare l’ASL, la quale provvede  a designare, prioritariamente tra i farmacisti iscritti nella graduatoria e secondo l’ordine della stessa, il sostituto.  
Tranne che per l’ipotesi di malattia, per comprovati motivi di studio, per incarico politico- elettivo negli organi dello Stato, per maternità, puerperio, nei termini e con le condizioni di cui alle disposizioni vigenti sulla tutela della maternità o a seguito d’adozione di minori e d’affidamento familiare per i nove mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia, per sostituzione oltre sei mesi nell’anno, anche non continuativi, l’ASL si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto.

2. Alla sostituzione del farmacista sospeso dall’esercizio della professione, per provvedimento dell’Ordine dei Farmacisti o per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, l’ASL provvede con le stesse modalità di cui al comma 2.

3. E’ incompatibile con l’incarico di farmacista convenzionato con il SSR chi abbia incarico di rapporto di lavoro dipendente a qualsiasi titolo, con soggetti pubblici o privati.

4. Il rapporto tra il SSR e il farmacista titolare della convenzione cessa:
a) a)      il 31 dicembre dell’anno del compimento del settantesimo anno di età;
b) b)      per sopravvenuto, accertata e contestata insorgenza di motivi d’incompatibilità ai sensi del comma 5 del presente articolo;
c) c)      per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all’art 7 comma 8;
d) d)      il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato, per radiazione o cancellazione dall’albo professionale, per dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale competente, del farmacista convenzionato.

5. La convenzione di cui è titolare il farmacista che ha raggiunto il limite d’età, è assegnata all’avente diritto, utilizzando la graduatoria.
 
                                                                  Art.9

                    (Dispensari e succursali)


1. 1.      I dispensari istituiti in assenza di sede farmaceutica prima dell’entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n° 362, e le farmacie succursali, sono soppresse, esse rimangono in funzione sino al conferimento della convenzione in base all’art.7.

                                                 
                                                                  Art. 10

          (Titolarità e gestione della farmacia)

1.      Copia dell’Atto Costitutivo della società di cui all’art.2 deve essere inviata dal legale rappresentante della società alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all’Assessorato  alla Sanità della Regione, all’Ordine Provinciale dei Farmacisti e alla ASL competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’autorizzazione alla gestione della farmacia.

2.      Ogni variazione dell’Atto costitutivo deve essere inviata dal legale rappresentante della società alle Autorità ed Enti di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dalla data dell’Atto di variazione;

3.      Gli Ordini professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico la violazione delle disposizioni relative alla gestione societaria di farmacie di cui all’art.2 della presente legge.
 
                                                           Art.11

    (Trasferimento della titolarità della farmacia)
 
1.      Ai fini del trasferimento della titolarità dell’Autorizzazione e della cessione delle quote di società di cui all’art.2, è necessario che siano trascorsi tre anni dal conseguimento della stessa o dall’acquisizione delle quote.

2.      In caso di morte del titolare dell’Autorizzazione gli eredi possono continuare la gestione della farmacia, sotto la responsabilità di un direttore farmacista per le “farmacie privilegiate” per le altre si procederà allo scorrimento della graduatoria.
 
                                                                      Art.12
    ( Abbigliamento e dispositivi di riconoscimento )

E' fatto obbligo, a tutto il personale delle farmacie pubbliche e private  di indossare il camice, obbligatoriamente bianco per i farmacisti, e di portare ben visibile e leggibile, un tesserino di riconoscimento sul petto. I farmacisti hanno anche l'obbligo di indossare il distintivo dell'Ordine Professionale.
                                                                       Art. 13
                      ( Informazioni statistiche )
Le farmacie hanno l'obbligo di comunicare al competente ufficio farmaceutico regionale, l'organigramma completo del personale, indicando le generalità, la qualifica, le mansioni, l'orario di lavoro ( part time - full time ).
                                                 
                                                                  Art.14
                   ( Farmacie privilegiate e non )

Le farmacie di nuova istituzione, cioè dopo l’entrata in vigore della presente legge, non saranno più ereditabili. Le nuove norme, al fine di evitare discriminazioni, saranno applicate anche alle farmacie pubbliche,  private e consorziate senza alcuna distinzione, presenti sul territorio della Regione Campania.  Le farmacie pubbliche, private e consorziate, senza alcuna distinzione, poste in vendita dall'entrata in vigore della presente legge, potranno cedere solo la licenza commerciale alle cooperative di farmacisti di cui sopra e non potranno essere più vendute.
Il farmacista Titolare della Convenzione con lo Stato non potrà cedere la convenzione ne ai figli ne ad altri eredi diretti, ne a nessun altro. Per cui ci saranno “farmacie privilegiate” ereditabili e “farmacie non privilegiate” non ereditabili che a 70 anni vengono rilasciate dagli aventi diritto e vanno rimesse ai primi in graduatoria, pagata ovviamente l’indennità di avviamento. Le sedi vacanti verranno messe a concorso.

                                                                   Art.15
                ( Disposizioni transitorie e finali )

1. In deroga a quanto stabilito dalla  presente legge, alla formazione della prima graduatoria Regionale, sono ammessi a partecipare esclusivamente i farmacisti non titolari ed i farmacisti rurali sussidiati in possesso dei requisiti di cui all’art.7 della presente legge.

2. I concorsi a sedi farmaceutiche, già banditi e per i quali non sia stata già completata la prova di esame alla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati e le convenzioni sono assegnate utilizzando le graduatorie di cui all’art.7 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione i rapporti di convenzione già in essere all’entrata in vigore della presente legge, sono confermati al farmacista responsabile tecnico dell’esercizio farmaceutico.

4. Le leggi inerenti l’apertura di esercizio farmaceutico, la titolarità di farmacia, prove concorsuali, valutazioni dei titoli professionali e di carriera ai fini concorsuali e di convenzione fra SSR e gli esercizi farmaceutici sono abrogate e sostituite dalla presente legge.

5. La regione ha un termine perentorio di 180 giorni per adempiere agli obblighi loro assegnati dalla presente legge.

6. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.
                                                   Presidente ASSOFANT Dott.ssa Luisanna PELLECCHIA


ASSO.FA.N.T. Salerno


Cari Colleghi,
è dal 1985 che l’ASSO.FA.N.T. di Salerno e provincia si impegna per la tutela professionale dei Farmacisti non titolari.
Abbiamo il merito di aver proposto molte idee che potevano e possono ancora, se recepite, dare un vero respiro di sollievo alla ns. categoria quali:
* il Farmacista ospedaliero (con denuncia dei vertici ospedalieri che permettono l’esercizio abusivo della professione da parte di altri operatori);
* il Farmacista direttore o collaboratore (con denuncia all’Ordine del rischio concreto di esercizio abusivo della professione), perché più i Farmacisti sono impegnati e lavorano meno disoccupazione c’è; ed oltretutto i magazzinieri devono essere adibiti, in farmacia, ma non nella gestione del farmaco, come per Legge. Noi diciamo che dove c’è il farmaco deve esserci il Farmacista;
* il Farmacista nelle cliniche e case di cura convenzionate (denuncia del rischio di abusivismo professionale);
* il Farmacista di reparto (negli Ospedali);
* il Farmacista nei comitati zonali art. 11 (dove i Farmacisti non ci sono, ma ci sono tutti gli altri: medici, veterinari, chimici, biologi, psicologi e psicoterapeuti), per le graduatorie temporanee nel settore della Sanità;
* i Farmacisti nelle farmacie comunali del COFASER e del CFI e loro tutela nel caso di “trasformazioni” gestionali - aziendali;
* i Farmacisti specializzati in nutrizionistica con il riconoscimento pubblico delle loro funzioni;
* i Farmacisti nell’informazione medico scientifica e possibili opportunità occupazionali;
* il Farmacista nell’insegnamento: abbiamo chiesto dal 1991, l’inserimento del Farmacista in tutte le scuole di ogni ordine e grado ed ancora oggi continuiamo a chiederlo.
Come vedete Noi agiamo continuamente e concretamente su tutti i percorsi occupazionali della ns. professione anche e comunque nella proposizione di nuove leggi, quali quella di riordino del settore farmaceutico, nella determinazione dell’abbassamento del quorum abitanti-farmacie;
abbiamo lavorato, gratis, per ben 12 anni per riuscire a realizzare le FARMACIE COMUNALI e finalmente nel 1998 sono nati ben  2 consorzi di farmacie pubbliche (CFI e COFASER) che oggi danno lavoro a circa 150 addetti; da ciò è partito un Movimento che si sta diffondendo in tutta la Regione Campania, ma sempre con eccellenza riferita alla Provincia di Salerno;
siamo ancora a favore delle farmacie comunali e spingiamo per aumentarne il numero, perché in Campania abbiamo scoperto che ce ne sono circa 50, prelazionate e mai aperte;
abbiamo fatto fare i concorsi a sedi farmaceutiche che mancavano in Campania da ben 25 anni;
siamo stati sempre contro qualsiasi sanatoria, quale l’ultima dei “commissari alla gestione” e sempre a favore della legalità.
Inoltre siamo riusciti a concludere con Federfarma il rinnovo del contratto per le Farmacie Private; non di soli 50€ mensili come aveva deciso unilateralmente la ns. controparte, ma di 107,00€ al 1° livello più altre voci (la più rilevante l’Una Tantum) che troverete sia sul sito dell’Ordine che sul sito dell’ASSOFANT. Sono 24 anni che mi interesso del contratto delle farmacie private.
Comunque sia mi potete telefonare ai soliti numeri: 3388167228 o allo 0892576181, e sono sempre a Vs. disposizione o scrivere ad assofant@libero.it o cliccando sul Ns. link sul sito dell’Ordine.
Ma veniamo all’ENPAF il ns. Ente di Previdenza. Anche in questo caso continuiamo a proporre una previdenza più rispettosa dei farmacisti non titolari, con la quota di solidarietà riconducibile ad una cifra fissa (assistenza+maternità €50,00) e che duri non per i soli 5 anni di disoccupazione involontaria, ma per tutta la vita professionale di un collega.

Attualmente l’Ordine di Salerno ha chiesto al Consiglio Nazionale dell’ENPAF, di costituire una commissione di studio per verificare la fattibilità delle ns. proposte e per cercare di rendere meno difficoltosa la vita previdenziale dei Farmacisti non titolari.
Infine questa Associazione, unica in Italia, ha ottenuto la non obbligatorietà del pagamento della iniqua tassa dell’ONAOSI dal 2007 con una serie mirata di interventi con il coinvolgimento dei vertici della FOFI.
Ma OGGI veniamo a VOI per chiedere di rinnovarci la Vs. fiducia all’Ordine dei Farmacisti di Salerno, con il voto, perché è solo con la forza del voto e della partecipazione che riusciremo a farcela.   LUISANNA PELLECCHIA

ULTIMA ORA : RIFORMA DELLE PROFESSIONI

domenica 8/1/2012
Per quanto riguarda gli Ordini si pensa a una riforma che assegni loro compiti di servizio più snelli e limiti le esclusive allo stretto necessario. Secondo l’Antitrust il potere dei Consigli degli Ordini anche nel settore della formazione professionale va limitato alla fissazione di requisiti minimi dei corsi di formazione, senza necessità di autorizzazioni o riconoscimenti preventivi. Tra le proposte dell’Antitrust c’è poi l’affidamento dello svolgimento della funzione disciplinare a organismi terzi. Si propone l’abrogazione della norma che prevede il controllo da parte degli Ordini sulla trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari veicolati dai professionisti. L’Autorità garante della concorrenza ritiene infine necessaria la revisione della pianta organica dei notai, in modo da aumentare significativamente il numero dei posti.

COMMENTO ASSOFANT

BRAVI, BENE, BIS: per i notai tutto OK e per noi? La riforma l'unica possibile è solo quella di creare più FARMACIE, infatti la ns. PROPOSTA prevede 2500 abitanti per farmacia e soprattutto che le farmacie che si metteranno con la nuova legge non saranno più ereditabili e passeranno di mano al compimento del 70mo anno di età al 1° in graduatoria. Le altre rimarranno ereditabili.
giunta di TUTTI, ognuno per la sua parte, che potremo andare avanti. In questi anni, pensiamo, di aver ben meritato la Vs. fiducia e vogliamo farlo ancora perché dobbiamo riaffermare la Ns. forza di Farmacisti, in tutti i campi, e particolarmente nei settori occupazionali e poi in quelli istituzionali: Fofi ed Enpaf.

ASSOFANT: PERCHE' MANCANO QUESTE FARMACIE COMUNALI SOLO IN PROVINCIA DI SALERNO ED ALTRE 40 NEL RESTO DELLA REGIONE CAMPANIA???


     Ai Sig. Sindaci di
      Santomenna
      Pisciotta
      Santa Marina
      Bellizzi
      Montecorvino Pugliano
      Centola
      Stio
      Pontecagnano
      Valle dell’Angelo
      LORO SEDI
Egregi Sindaci,
siamo venuti a conoscenza che per effetto della L.R. nr. 2 del 21.1.2010, all’art. 1, comma 8, che testualmente recita “Le farmacie istituite da almeno due anni, per le quali non sono state ancora avviate le procedure concorsuali per l’assegnazione, ovvero quelle assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei comuni che ne hanno fatto richiesta e che alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria non sono state ancora aperte, sono soppresse”.
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale dei Comuni in indirizzo ha manifestato la volontà ad ottenere la titolarità della loro sede farmaceutica in regime di revisione della pianta organica delle farmacie riferita all’anno 1998; che il Settore T.A.P. dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria di Salerno, ha trasmesso l’elenco dei Comuni che hanno esercitato il diritto di prelazione delle sedi farmaceutiche istituite e non ancora aperte tra le quali vi è anche quello del Comune dei Comuni di pertinenza ed in indirizzo.
Quindi, in applicazione dell’art. 1, comma 8 della suddetta L.R. nr. 2/2010, di dover procedere alla soppressione delle sedi farmaceutica non aperte alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Ora perché  Noi ci chiediamo, come ha già fatto l’Associazione Farmacisti non Titolari di Salerno, procedere alla soppressione e non alla messa a concorso nelle farmacie in pianta organica del 2008?
Noi come Fisascat Cisl della provincia di Salerno, in considerazione del danno che si arreca: ai cittadini dei Comuni interessati, ai Farmacisti in attesa di un posto di lavoro sia con il concorso nelle farmacie private che, ancora di più, nelle farmacie pubbliche,
CHIEDIAMO
Alle S.V.I. di rettificare a stretto giro di posta tale soppressione ed esercitare correttamente la prelazione, mediante termini perentori, e di  sapere queste farmacie in che modo saranno gestite dai Comuni, o messe a concorso come farmacie private.   
Salerno li, 9/9/2010       
                                                   Distinti Saluti  
                                               Luisanna Pellecchia
                                          Presidente ASSO.FA.N.T.



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